Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 23 del 11 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.

(massima n. 2)

In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, quarto comma, c.p.p., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma).

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