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Articolo 436 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 436 Codice di procedura penale

1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza(1).

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [148 5] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini [414](2).

3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi [405 2].

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione [408, 411], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio [405, 416].

Note

(1) Tale ordinanza è adottata all'esito di un'udienza in camera di consiglio che si svolge nelle forme previste dall'art. 127.
(2) Nel caso di prove già acquisite, il P.M. chiede al giudice di disporre, contestualmente alla revoca, il rinvio a giudizio del'imputato, mentre nel caso di prove ancora da acquisire la richiesta è disporre, contestualmente alla revoca, la riapertura delle indagini.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'eventualità che, dopo la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, sopravvengano nuove fonti di prova.

Spiegazione dell'art. 436 Codice di procedura penale

La norma in oggetto stabilisce che il giudice per le indagini preliminari decide in merito alla revoca della sentenza di non luogo a procedere con ordinanza.

Va rammentato che la revoca delle misure segue una disciplina differenziata, a seconda che gli elementi di prova siano già stati acquisiti, oppure debbano ancora essere acquisiti.

Di tale differenza si fa carico anche la presente norma, la quale impone al giudice di fissare l'udienza preliminare qualora non siano necessarie ulteriori attività investigative, oppure la riapertura delle indagini, qualora gli elementi di prova vadano ancora acquisiti. In tale ultima ipotesi, il termine per il compimento di ulteriori indagini non può in nessun caso superare i sei mesi.

Le indagini preliminari contestualmente riaperte possono al loro volta concludersi con le consuete modalità, ovvero tramite richiesta di archiviazione, qualora il pubblico ministero ritenga di non aver ricostruito un quadro probatorio sufficiente per una pronuncia di condanna (oltre ovviamente alle ipotesi in cui acquisisca elementi che scagionino l'imputato), oppure tramite una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Dato che, in caso di richiesta di archiviazione susseguente allo svolgimento di nuove indagini la posizione dell'imputato risulta comunque deteriorata rispetto alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, si esclude da un punto di vista esegetico che il pubblico ministero possa esercitare una nuova azione penale.

Massime relative all'art. 436 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32348/2008

L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non č autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilitā di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catanzaro, 23 Luglio 2007).

Cass. pen. n. 29175/2005

Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte č ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilitā all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).

Cass. pen. n. 19022/2002

In tema di rinnovazione, in appello, dell'istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, č tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non cosė, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrā anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilitā.

Cass. pen. n. 8/2000

I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati aquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento giā definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.

Cass. pen. n. 2970/1999

I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle giā esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneitā ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilitā dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneitā.

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