Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19022 del 10 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinnovazione, in appello, dell'istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, č tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non cosė, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrā anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.