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Articolo 366 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

Dispositivo dell'art. 366 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni [268], i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [350, 356, 364, 365], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia(1).

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127.

Note

(1) Tale deposito deve essere preceduto dalla formazione di un apposito fascicolo a norma dell'art. 118 disp. att. del presente codice, il quale prevede: "La norma in esame si giustifica alla luce dell'esigenza di garantire il rispetto e la tutela del diritto di difesa anche nella fase investigativa condotta dal P.M."

Ratio Legis

La norma in esame si giustifica alla luce dell'esigenza di garantire il rispetto e la tutela del diritto di difesa anche nella fase investigativa.

Spiegazione dell'art. 366 Codice di procedura penale

La legge processuale distingue tra:


  • atti cui il difensore non ha diritto di assistere;

  • atti cui il difensore ha diritto di assistere senza essere preavvisato.

Nel primo e nel terzo caso, con riferimento dunque agli atti a cui il difensore ha il diritto di assistere, i relativi verbali sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà del difensore di esaminarli ed estrarne copia entro cinque giorni.

Il difensore ha inoltre facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.

La norma fa salve espresse deroghe al principio, come ad esempio in tema di intercettazioni ex art. 268.

Il deposito del verbale ha una funzione diversa a seconda che il difensore fosse o meno presente all'atto investigativo. Nel primo caso permette invero all'avvocato di verificare la correttezza della documentazione e di conservarne copia a fini difensivi, mentre nel secondo caso gli consente di apprendere a posteriori contenuti ed esiti dell'attività investigativa.

Il difensore deve essere avvisato dell'avvenuto deposito immediatamente ed il termine di cui sopra decorre dalla data della sua notificazione.

Tuttavia, il pubblico ministero, con decreto motivato può disporre che per gravi motivi il deposito dei verbali e l'esercizio delle correlate facoltà difensive siano ritardati per non oltre trenta giorni.

Il difensore ed il suo assistito non sono tuttavia privi di tutela, in quanto essi possono proporre opposizione al giudice, il quale decide in camera di consiglio.

Massime relative all'art. 366 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12025/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.

Cass. pen. n. 8107/2010

Ai fini della valutazione di tempestività dell'eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all'interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - eccezione che va formulata prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo - si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 c.p.p., decorrente dalla data del predetto compimento.

Cass. pen. n. 26738/2006

Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (La Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, nè a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366).

Cass. pen. n. 12276/2005

L'omesso avviso del deposito, previsto dall'articolo 366 del c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità e utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'articolo 178, comma 1, lettera c), del c.p.p., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore «al momento» del compimento dell'atto processuale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l'operato del giudice che aveva utilizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 186 del codice della strada, gli esiti dell'alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante il mancato tempestivo avviso di deposito del relativo verbale).

Cass. pen. n. 21738/2004

I verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., tra i quali va annoverato l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, previsto dall'art., 186 c.s. e dall'art. 379 del relativo regolamento di attuazione (c.d. alcool-test), non sono soggetti all'obbligo del deposito al difensore, contemplato dall'art. 366 c.p.p., trattandosi di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 365 c.p.p. per gli atti di perquisizione o sequestro compiuti direttamente dal pubblico ministero, non è prevista la designazione, all'occorrenza, di un difensore d'ufficio, ma solo l'avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore; ragion per cui, mancando detta designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti dovrebbe realizzarsi la garanzia.

Cass. pen. n. 42020/2003

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso di deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., del verbale contenente i risultati dell'alcooltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato; è, tuttavia, illegittima la sentenza di non doversi procedere per la nullità della suddetta prova, posta a base del rinvio a giudizio dell'imputato, attesochè la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche non deve necessariamente essere provata attraverso l'alcooltest, ma può essere desunta da qualsiasi altro elemento probatorio idoneo a comprovare lo stato di alterazione psicofisica. (Contrasto segnalato con relazione n. 94 del 2003).

Cass. pen. n. 15186/2002

In tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall'ultimo periodo dell'art. 366, comma 1, c.p.p., novellato dall'art. 10, comma 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 367, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate «nel luogo in cui si trovano», con esclusione quindi dell'obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all'esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame).

Cass. pen. n. 770/1996

Il termine per proporre il riesame del provvedimento di sequestro, eseguito nel corso di una rogatoria internazionale, non decorre dal giorno della notifica di avviso di deposito degli atti di tale rogatoria, effettuato a norma dell'art. 366 c.p.p., se in tale avviso non si fa menzione del sequestro. La notificazione di tale avviso non può integrare conoscenza legale degli atti depositati, se non alla scadenza del termine di cinque giorni dato dall'art. 366 c.p.p. per esaminare gli atti ed estrarne copia o, prima di tale scadenza, al momento dell'esame di tali atti.

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M. C. G. chiede
mercoledì 28/12/2022 - Sardegna
“Salve. Cercherò di essere il più chiaro possibile: Il 1° ottobre nell'attraversare un incrocio in città entravo in collisione con un'auto proveniente da destra la quale mi centrava nella fiancata senza un minimo accenno di frenata. Nell'accaduto nessuno si faceva male. All'arrivo della polizia locale, assieme ai carabinieri, venivo sottoposto alla prova dell'etilometro da parte dei carabinieri mentre i rilievi venivano svolti dagli agenti della polizia locale. Dopo vari tentativi di soffiare dentro l'etilometro risultavo avere 1,70 quindi, secondo l'apparecchio, fuori limite massimo nonostante avessi bevuto 3 vini bianchi al bar come aperitivo. Stesso trattamento non mi risulta sull'altra conducente che, per lo spavento veniva portata in ambulanza al pronto soccorso dove veniva visitata e subito dimessa con 5 giorni. La polizia locale che effettuava i rilievi mi consegnava un verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia del mezzo e niente più provvedendo a ritirarmi la patente. Pertanto, i rilievi venivano fatti dalla polizia locale e l'etilometro eseguito dai carabinieri. Dopo un mese, via posta, mi arrivava un verbale della polizia locale dove mi contestavano il mancato stop con multa e decurtazione di 6 punti della patente perchè, secondo loro in base ai rilievi, avrei saltato lo stop. Comunque, alla data odierna 28.12 ancora non ho ricevuto comunicazioni da parte della prefettura ne da alcun altro organo interessato e, non ho neppure un verbale ne uno scontrino del test dell'etilometro dei carabinieri. Ho solo un foglio prestampato e compilato dove riporta il tasso riscontrato e la violazione (Non si tratta del classico verbale ma un foglio A4 stampato). Volevo sapere se rilevate qualche anomalia nelle procedure specie il lungo tempo trascorso nel comunicarmi di che morte devo morire e cosa devo aspettarmi per avere speranze di riavere la patente considerando che 15 giorni dopo l'incidente mi sono sottoposto ad esami in un laboratorio analisi e mi è stata riscontrata la transferrina desialata a 0,80 ma, nessuno mi ha ancora comunicato nulla sulle visite o meno e, per quanto ne so, dovrebbero esserci dei termini di notifica o sbaglio? Ogni vostro consiglio mi sarà sicuramente utile. Grazie per la vostra risposta e vi auguro buona continuazione delle festività
Consulenza legale i 07/01/2023
Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge ( art. 186 del Codice della strada ).
Oltre 1,5 g/l - Si tratta di reato. Multa tra 1.500€ e 6.000€ e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
Nella procedura descritta vi sono state anomalie.
Al momento dell’accertamento dell’alcoltest, la legge riconosce la possibilità di essere assistito da un avvocato di fiducia. Si tratta di un momento di fondamentale importanza trattandosi di un atto irripetibile che potrebbe pregiudicare l’esito di un possibile procedimento penale.
La giurisprudenza costante sull’ art. 356 del c.p.p. ha più volte fatto chiarezza sul punto. È stato stabilito come, fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata a tali rilievi. Tuttavia con pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione ha riscontato l’effettiva nullità del risultato dell’alcoltest, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, omettendo di trascrivere sul verbale l’avvenuta comunicazione di tale informazione. (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396). A conferma di tale orientamento, la Cassazione è intervenuta successivamente in diverse occasioni, in particolare con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 34383, estendendo l’obbligo di avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore anche nel caso in cui vengano effettuati controlli circa l’alterazione psico-fisica del conducente, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e specificando l’obbligo della polizia giudiziaria di procedere con il suddetto avvertimento prima di eseguire l’accertamento mediante etilometro (o drug-test). Inoltre la Circolare Ministeriale N. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005 riporta chegli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall' art. 354 del c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 del c.p.p.. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall' art. 356 del c.p.p.. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.” (cfr. par. 4.1- Aspetti Procedurali).Da tale Circolare emerge con chiarezza che vi è un vero e proprio di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, pertanto prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all'atto dell'esecuzione del controllo.
Tale adempimento non è stato fatto, è bene che venga, tramite un legale, rilevato.

Al momento dell’accertamento poi, non va redatto un verbale di contestazione, ma un verbale che documenti le operazioni di accertamento, nonché il verbale di elezione domicilio ed eventuale nomina del difensore. Nel caso sia stato nominato un difensore di fiducia, questi atti, unitamente alla documentazione probatoria (tagliando dell’etilometro sottoscritto dall’agente e, possibilmente, anche dal trasgressore) devono essere depositati entro il terzo giorno successivo all’accertamento ( art. 366 del c.p.p. ), potendo ricorrere in caso contrario i presupposti di nullità relativa.
L’agente accertatore deve redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza ed avvisare la Procura. La Procura, nella persona del Pubblico Ministero e sulla base della misurazione, valuta se esistono i requisiti del procedimento penale o se è richiesta una semplice sanzione amministrativa.
L’Art. 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. Qualora un soggetto con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente anche la revoca della patente e la confisca del veicolo. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Il fatto che l’altro conducente non sia stato sottoposto alla medesima procedura in loco non è rilevante, in quanto per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, la struttura sanitaria, su richiesta degli organi di polizia stradale, ne accerta il tasso alcolemico, documentandolo attraverso certificazione (estesa anche alla prognosi delle lesioni) emessa nel rispetto della riservatezza.
Per quanto riguarda la validità del test è opportuno sapere che
  1. Il regolamento esecutivo al codice della strada prevede che l’etilometro debba essere sottoposto periodicamente a dei controlli e l’apparecchio deve essere omologato. Se l’apparecchio non ha questi requisiti l’accertamento non può essere fatto e può essere successivamente invalidato. Bisognerà richiedere, anche tramite un legale, alle Forze dell’Ordine il certificato di omologazione
  2. Il codice della strada prevede che si debba soffiare due volte (e non una) all’interno dell’etilometro. Tra questi due momenti devono passare almeno 5 minuti, altrimenti l’esame non può ritenersi corretto e può essere invalidato. Se i “vari tentativi” descritti sono stati effettivamente solo tentativi allora il test non è valido e dovrà essere, con l’ausilio di un legale, invalidato.
Nei casi di incidente invece, le forze dell’ordine potrebbero accompagnare il conducente presso strutture sanitarie al fine di effettuare le opportune analisi e rilevamenti del tasso alcolemico tramite prelievo di liquidi biologici (sangue, urine ed eventualmente capello per l’accertamento di utilizzo di sostanze stupefacenti). In questo caso sarebbe stato opportuno, anche se non è prescritto come adempimento obbligatorio.
Lo scontrino rilasciato dall’apparecchio è allegato all’informativa di notizia di reato come prova.
In conclusione, vi sono state anomalie nella procedura.
in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si aprono due procedimenti differenti.
Il primo è amministrativo, per cui gli agenti che sono intervenuti trasmettono la patente al Prefetto che la sospenderà in via provvisoria, generalmente per un periodo di tempo determinato che dipenderà dal tasso alcolemico che è stato accertato. L'ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell'art. 186 comma 2. Insieme alla sospensione della patente, l'ordinanza prevede che sia accertata l'idoneità alla guida dell'interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti. L'obbligo alla visita medica è previsto unicamente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l'idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all'esibizione della certificazione medica. (art. art. 128 del Codice della strada e art. art. 218 del Codice della strada ). dopo aver accertato l’infrazione e applicato la sanzioni della sospensione patente, le forze dell’ordine trasmettono i documenti al prefetto entro 5 giorni. Quest’ultimo deve quindi inviare la notifica del provvedimento al guidatore. Per farlo ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della patente sospesa. Il termine è tassativo in quanto se i tempi della notifica sforano questo limite, la sospensione patente non è più valida. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. art. 205 del Codice della strada ).
Il secondo procedimento è penale e si rischiano delle gravi sanzioni che vanno dall’arresto, all’ammenda, alla revoca o sospensione della patente e la confisca dell’auto. Il soggetto riceverà un decreto penale di condanna o con una citazione diretta a giudizio.
La durata complessiva della sospensione verrà stabilita solo alla fine del processo penale, se risulterà effettivamente accertato il reato di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso andrà sottratto il periodo di sospensione già scontato in via cautelare.
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente. La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.