Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18813 del 18 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era gią stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilitą.

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