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Articolo 335 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Accertamento della tempestivitą dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato

Dispositivo dell'art. 335 quater Codice di procedura penale

1. (1)La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586(2).

Note

(1) Disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Nel costruire il nuovo istituto si è partiti dalla constatazione che la legge delega non consente di costringere sempre all’interno del procedimento principale il nuovo strumento di garanzia.
Lo si desume dal fatto che, secondo la delega, la richiesta difensiva dev’essere avanzata entro un termine che decorre «dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione»: un dies a quo individuato in questo modo potrebbe anche trovarsi nel bel mezzo dell’indagine (si pensi, per limitarsi ad un unico esempio, all’ipotesi in cui l’interessato venga a conoscenza dell’atto che può fondare l’istanza a seguito di un deposito disposto in base all’art. 366), ossia in un momento in cui mancherebbe lo “spazio” per avanzare la domanda.


È stato perciò indispensabile introdurre un procedimento incidentale ad hoc. Il nuovo incidente è regolato nel comma 6 dell’art. 335 quater secondo linee che puntano a non appesantire: in questa chiave si spiegano il mancato coinvolgimento della persona offesa e le cadenze del contraddittorio, che per regola sarà meramente cartolare; è stata tuttavia fatta salva l’eventualità in cui il giudice senta il bisogno d’approfondire alcuni aspetti fissando un’udienza camerale.


L’introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell’iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio, ha posto problemi di coordinamento con il procedimento principale e con altri procedimenti incidentali che siano aperti o imminenti: un coordinamento necessario per ragioni di economia ed anche di razionalità, dovendosi evitare che la valutazione sia sottratta al giudice competente a decidere sul merito e, al tempo stesso, prevenire il rischio di decisioni distoniche.
Anche in questo caso, la questione è stata affrontata in un’ottica di semplificazione: se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l’udienza preliminare o il dibattimento, non c’è bisogno d’innescare l’incidente ad hoc; si può e si deve discutere tutto all’interno dell’udienza aperta; in tal senso provvede il comma 7.


È possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S’immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all’indagine venga a conoscenza dell’atto che giustifica la retrodatazione in seguito all’emissione d’una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame.


Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l’udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall’altro lato, però, è sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale.
S’è dunque deciso di lasciare all’interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l’istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).


A pena d’inammissibilità, la domanda deve indicare le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (comma 1); il primo requisito era imposto dalla legge delega; il secondo serve a semplificare il controllo del giudice (che troverà già segnalati gli atti da esaminare) e ad evitare uno stillicidio di istanze: come già s’è accennato, nuove domande sono ammesse, ma solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili (comma 3, ultimo periodo).


Il riferimento ad atti «del procedimento» non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico ma secondo quella nozione “sostanziale” di procedimento che è stata disegnata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo).
L’istanza dev’essere avanzata entro venti giorni da quello in cui l’interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell’atto che giustifica la retrodatazione; è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il dies a quo coinciderà con l’avviso di conclusione delle indagini, ma potrebbe anche scattare prima o dopo (per esempio qualora, durante il dibattimento, il pubblico ministero “travasasse” un atto proveniente da un diverso procedimento, e proprio da quell’atto l’imputato scoprisse d’aver diritto alla retrodatazione).


Secondo la legge delega, la retrodatazione viene disposta quando il ritardo è «inequivocabile» e «ingiustificato», aggettivazioni che è parso opportuno mantenere inalterate nel comma 2 della nuova disposizione.


I commi finali della disposizione regolano il sindacato sulla decisione del giudice: esso può essere sollecitato sia dall’imputato (nel caso l’istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). Per entrambe le ipotesi – pur ritenendosi necessario, appunto, che la parola finale sul tema sia riservata al giudice chiamato a definire la regiudicanda – si è avvertita l’esigenza concorrente di semplificare la procedura e di stabilizzare al più presto la base cognitiva del giudizio. Di qui la regola (comma 8) secondo cui la parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.

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