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Articolo 318 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo

Dispositivo dell'art. 318 Codice di procedura penale

1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo [317] chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].

Ratio Legis

Tale disciplina rispecchia lo specifico finalismo del sequestro conservativo ovvero assicurare l'esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa.

Spiegazione dell'art. 318 Codice di procedura penale

La norma in oggetto stabilisce solamente che avverso il sequestro conservativo il soggetto interessato possa chiedere il riesame, per la cui disciplina si rinvia all'articolo 324.

Il rimedio del riesame è fruibile da chiunque abbia interesse, ovvero dall'imputato, dal responsabile civile e da coloro che vantano un diritto reale sulla cosa in sequestro o possano ricevere un pregiudizio dallo stesso.

Viene inoltre stabilito che la mera richiesta di riesame non sospende l'esecuzione, per la quale è invece necessario un apposito provvedimento del giudice.

Massime relative all'art. 318 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 46767/2018

In tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, la parte civile che vanti ragioni di credito nei confronti dell'imputato non è legittimata a chiedere la revoca del sequestro preventivo permanendo le esigenze di imposizione del vincolo in attesa del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha disposto la confisca.

Cass. pen. n. 37450/2017

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato.

Cass. pen. n. 38670/2016

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame.

Cass. pen. n. 37858/2015

In caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 23086/2015

In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese).

Cass. pen. n. 40407/2012

Il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca soltanto nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venire meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione.

Cass. pen. n. 8176/2010

L'ordinanza applicativa del sequestro conservativo è impugnabile unicamente con la richiesta di riesame e non con l'appello, non essendo tale ultimo mezzo di gravame normativamente previsto per detta misura cautelare reale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa previsione codicistica, a differenza dell'ipotesi del sequestro preventivo, trova plausibile giustificazione nella differenza tra le due forme di sequestro, tutelando quest'ultimo interessi pubblicistici, a differenza di quello conservativo, che tutela interessi di natura patrimoniale e civilistica).

La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 c.p.p.. (Nella specie, il G.i.p., investito della richiesta di restituzione, si era limitato a respingerla).

Cass. pen. n. 2047/2004

La curatela del fallimento che ha ottenuto il sequestro conservativo è portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed è pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., titolare del diritto di ottenere la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame, nonchè di partecipare all'udienza medesima. (Nella specie, la curatela del fallimento si era costituita parte civile nel procedimento per il reato di bancarotta).

Cass. pen. n. 26743/2003

In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini, anche con riguardo a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice del gravame. (Fattispecie relativa all'adozione di un provvedimento di sequestro penale dopo che l'analogo provvedimento di altra procura della Repubblica, relativo ai medesimi fatti, era stato annullato dal competente tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 5039/1997

Pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione dell'indagato o dell'imputato alla proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, anche se concernenti beni formalmente appartenenti a terze persone, deve, tuttavia, pur sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione, enucleabile soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità dell'interesse al riesame in capo all'imputato, per beni appartenenti alla moglie, con lui convivente in regime di separazione dei beni).

Cass. pen. n. 2033/1997

In tema di sequestro conservativo delle somme dovute a titolo di retribuzione è ammissibile la richiesta di riesame motivata dalla insequestrabilità dei quattro quinti delle somme dovute a tale titolo non potendosi ritenere che il limite posto all'efficacia del sequestro debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva. Sarebbe infatti del tutto irragionevole prevedere, come letteralmente risulta dal primo comma dell'art. 316 c.p.p., che il pubblico ministero possa chiedere il sequestro dei beni “soltanto nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento” e non riconoscere al Gip (o comunque al giudice indicato dall'art. 317 c.p.p.) prima, e al tribunale in sede di riesame poi, il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.

Cass. pen. n. 2626/1996

Anche in tema di sequestro conservativo vale il principio generale che gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche ai non impugnanti; tuttavia il provvedimento diventa per questi definitivo nel caso in cui non abbiano avanzato richiesta di riesame in quanto in materia di sequestro conservativo non è possibile la richiesta di revoca ex art. 299 c.p.p. che consente di verificare la sussistenza ex ante e la persistenza ex post dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare anche nei confronti del non impugnante.

Cass. pen. n. 874/1996

Atteso il principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568, commi 1 e 3, c.p.p., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata.

Cass. pen. n. 37/1996

In tema di sequestro conservativo la società controllante, detentrice del pacchetto azionario della società controllata, sottoposto alla misura cautelare reale, è legittimata alla proposizione della richiesta di riesame, quale soggetto interessato. Ciò perché il pregiudizio derivante dal mantenimento della misura cautelare si riflette, per il tramite del valore delle azioni detenute, direttamente sul suo patrimonio.

Cass. pen. n. 2196/1995

L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo. Pertanto, è abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale pronuncia sull'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della suddetta misura cautelare.

Le norme vigenti non prevedono la revoca del sequestro conservativo, per la mancanza o il venir meno dei presupposti genetici del relativo provvedimento. Pertanto, è improponibile l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca diversamente da quanto disposto dall'art. 322 bis c.p.p. per il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa ad istanza formulata dal curatore fallimentare, al tribunale civile e respinta dal tribunale penale. La S.C. ha osservato altresì che l'offerta di cauzione ex art. 319 c.p.p. non costituisce causa di revoca nella tipica accezione processuale del termine).

Cass. pen. n. 2394/1995

Dal combinato disposto degli artt. 325, comma secondo, e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che su richiesta dell'imputato, aveva annullato il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno dello stesso).

In tema di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo, l'avviso della data fissata per l'udienza camerale a norma dell'art. 324 c.p.p. va dato anche alla parte civile, non potendosi, per il solo fatto della formulazione al singolare del disposto dell'art. 324, comma sesto, c.p.p., circoscrivere la partecipazione alla detta udienza al solo difensore dell'imputato in quanto il contraddittorio deve estendersi pure alle altre parti del processo, tenuto anche conto dell'espresso richiamo operato dall'art. 324 alla disposizione di cui all'art. 127 c.p.p. che include la parte civile e il suo difensore fra coloro che devono intervenire nel procedimento camerale.

Cass. pen. n. 1236/1995

L'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta — a norma dell'art. 322 c.p.p. — l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta — ai sensi dell'art. 318 c.p.p. — a «chiunque vi abbia interesse», vale a dire non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare.

Cass. pen. n. 5/1994

Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Cass. pen. n. 3969/1992

In tema di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso su richiesta della parte civile, l'avviso della data fissata per l'udienza camerale e quello relativo al deposito dell'ordinanza del tribunale vanno dati anche alla parte civile. (La Cassazione ha affermato il principio di cui in massima sul rilievo che il comma sesto dell'art. 324 c.p.p. — norma cui rinvia il precedente art. 318 — pur limitandosi a prevedere che l'avviso della data dell'udienza, oltre che comunicato al P.M., va notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta di riesame, stabilisce altresì che il procedimento si svolge in camera di consiglio «nelle forme previste dall'art. 127» stesso codice, sicché — anche alla luce di un'interpretazione volta ad attribuire alla norma un senso coerente con i principi costituzionali — tale ultima previsione importa che pure nel procedimento de quo deve essere assicurata la pienezza del contraddittorio negli stessi termini in cui è prevista dal richiamato art. 127).

Cass. pen. n. 3968/1992

Il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della libertà che verte in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile a tutela delle proprie ragioni creditorie.

L'interpretazione degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., alla luce del principio costituzionale della tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa, impone di ritenere, pure in difetto di espressa previsione, che compete la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame dell'ordinanza che dispone il sequestro conservativo alla parte civile che, avendo ottenuto il sequestro, è interessata al mantenimento della misura cautelare reale.

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