Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2394 del 28 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Dal combinato disposto degli artt. 325, comma secondo, e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che su richiesta dell'imputato, aveva annullato il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno dello stesso).

(massima n. 2)

In tema di riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo, l'avviso della data fissata per l'udienza camerale a norma dell'art. 324 c.p.p. va dato anche alla parte civile, non potendosi, per il solo fatto della formulazione al singolare del disposto dell'art. 324, comma sesto, c.p.p., circoscrivere la partecipazione alla detta udienza al solo difensore dell'imputato in quanto il contraddittorio deve estendersi pure alle altre parti del processo, tenuto anche conto dell'espresso richiamo operato dall'art. 324 alla disposizione di cui all'art. 127 c.p.p. che include la parte civile e il suo difensore fra coloro che devono intervenire nel procedimento camerale.

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