Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5 del 24 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 2)

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali č quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma 2 dello stesso art. 585 c.p.p., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.

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