Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1236 del 6 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta — a norma dell'art. 322 c.p.p. — l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta — ai sensi dell'art. 318 c.p.p. — a «chiunque vi abbia interesse», vale a dire non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare.

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