Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2196 del 15 dicembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo. Pertanto, č abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale pronuncia sull'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della suddetta misura cautelare.

(massima n. 2)

Le norme vigenti non prevedono la revoca del sequestro conservativo, per la mancanza o il venir meno dei presupposti genetici del relativo provvedimento. Pertanto, č improponibile l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca diversamente da quanto disposto dall'art. 322 bis c.p.p. per il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa ad istanza formulata dal curatore fallimentare, al tribunale civile e respinta dal tribunale penale. La S.C. ha osservato altresė che l'offerta di cauzione ex art. 319 c.p.p. non costituisce causa di revoca nella tipica accezione processuale del termine).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.