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Articolo 286 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Custodia cautelare in luogo di cura

Dispositivo dell'art. 286 Codice di procedura penale

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente(1).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Note

(1) Se il giudice ritiene cessato lo stato di infermità mentale, procede disponendo la custodia in carcere senza necessità di apposita richiesta del P.M.

Ratio Legis

La norma in esame trova il suo fondamento nell'esigenza di apprestare protezione a soggetti incapaci di determinarsi e di agire consapevolmente.

Spiegazione dell'art. 286 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina in maniera differente la custodia cautelare dell'imputato infermo di mente e del semi infermo di mente (v. artt. 88 e 89 c.p.).


Va preliminarmente detto che tale misura, pur essendo applicata in in un istituto ospedaliero, presenta gli stessi effetti della custodia cautelare,quanto a scomputo del periodo sofferto in custodia dal periodo della reclusione irrogato con sentenza definitiva.


Sono chiaramente fatti salvi i consueti limiti di cui agli art. 274 e 275, per cui oltre alla necessaria sussistenza del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, il giudice deve ritenere che sarà irrogata una pena detentiva superiore ai tre anni.

Si ricordi che nel caso di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendente, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se questa sta seguendo un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, che se interrotto può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato, non si dispone la custodia cautelare ex art. 89 del T.U. sugli stupefacenti (d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, sostituito dal d.l. 14 maggio 1993, n. 139 poi convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222).

Massime relative all'art. 286 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8493/2011

In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 03 gennaio 2011).

Cass. pen. n. 16008/2009

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere - che richiede lo stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ord. penit.), in virtù del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 12 Dicembre 2008).

Cass. pen. n. 12716/2008

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Fattispecie relativa a demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, contrariamente alla sua ritenuta compatibilità con le strutture carcerarie enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valutazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 21 agosto 2007).

Cass. pen. n. 47335/2007

Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, c.p.p., ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286 c.p.p., ovvero, ai sensi dell'art. 111, comma quinto, del D.P.R. n. 230/2000 (regolamento attuativo dell'ordinamento penitenziario), l'assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l'assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa.

Cass. pen. n. 5535/1999

È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 c.p.p. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 c.p., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 393/1995

In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l'adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell'indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale).

Cass. pen. n. 4374/1993

In presenza di un'infermità di mente che escluda o riduca grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato sottoposto o da sottoporre a custodia cautelare, il giudice non è necessariamente tenuto a disporre la custodia in luogo di cura esterno, ai sensi dell'art. 286 c.p.p., ma può invece anche disporre, ai sensi dell'art. 98, quinto comma, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privatistiche e limitative della libertà), l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici.

La custodia cautelare in luogo di cura, prevista dall'art. 286 c.p.p., non è misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, di cui al precedente art. 285, dovendosi invece ritenere che trattasi, nell'uno e nell'altro caso, di unica misura attuata con diverse modalità; ragion per cui, quando il giudice ritenga che siano venute meno le ragioni giustificatrici della custodia in luogo di cura, può disporre la custodia in carcere senza necessità di apposita richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 1824/1992

Il diniego di applicazione della custodia cautelare in luogo di cura in sostituzione della custodia in carcere motivato con l'assenza di pericolosità dell'indagato è in contrasto con il dettato dell'art. 286 c.p.p., che non indica fra le condizioni per la tramutazione della misura un simile requisito, richiedendo soltanto, perché il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, disponga il ricovero provvisorio dell'indagato in un'idonea struttura del servizio psichiatrico, che la persona da sottoporre a misura cautelare si trovi in stato di infermità di mente da escludere o da menomare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha precisato che la norma dell'art. 286 c.p.p., con riferimento al tempus commissi delicti, è da riferire tanto alla persona che si sospetti infermo di mente tunc et nunc, quanto, per l'espresso rinvio derivante dall'art. 73, comma terzo, dello stesso codice, all'infermo di mente soltanto nunc).

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