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Articolo 286 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Divieto di custodia cautelare

Dispositivo dell'art. 286 bis Codice di procedura penale

(1)1. [Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.](2).

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento(3).

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275(4).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall' art. 1, primo comma, del D.L. 14 maggio 1993 n. 139 convertito dalla l. 14.07.1993 n. 222.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, c. 1, lett. a), della l. 12 luglio 1999, n. 231.
(3) Per quanto riguarda l'individuazione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria si rimanda al d.m. sanità 21 ottobre 1999, n. 299.
(4) Quindi, vengono disposti gli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4-ter, o viene adottato un provvedimento di cui all'art. 299.

Ratio Legis

Il legislatore ha inserito tale disposizione al fine di porre rimedio alle difficili situazioni determinate dalla presenza di ammalati di AIDS all'interno della struttura carceraria.

Spiegazione dell'art. 286 bis Codice di procedura penale

Quando un imputato si trovi nella gravi condizioni di salute di cui all'art. 275 co. 4 bis, la norma in esame stabilisce che il giudice possa disporre il ricovero provvisorio in una adeguata struttura del servizio sanitario nazionale, per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di fuga.


Data l'eccezionalità della misura, il periodo trascorso in ricovero non va scomputato dalla pena detentiva eventualmente irrogata con sentenza, in quanto il provvedimento in oggetto serve solamente ad accertare le gravi condizioni di salute oppure a fini terapeutici di stretta contingenza.


Una volta cessate tali gravi esigenze, il giudice potrà disporre le consuete misure cautelari a seconda dei casi, ripristinando ad esempio la custodia in carcere, oppure disponendo gli arresti domiciliari.

Massime relative all'art. 286 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8493/2011

In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 03 gennaio 2011).

Cass. pen. n. 5818/2003

In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286-bis c.p.p., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poiché la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 c.p.p., comma terzo, con previsione di nullità del relativo provvedimento.

Cass. pen. n. 45783/2003

È legittimamente adottato dal giudice di appello il provvedimento di temporaneo ricovero dell'imputato in custodia cautelare in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, nelle more della decisione sull'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in quanto la competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall'art. 240, primo comma, att. c.p.p. in caso di intervenuta condanna in primo grado non esclude quella del giudice che procede quando ricorrono le esigenze diagnostiche o terapeutiche indicate nel terzo comma dell'art. 286 bis c.p.p. e le stesse non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario.

Cass. pen. n. 2683/1996

L'apprezzamento positivo della situazione d'inconciliabilità delle particolari condizioni di salute del condannato, malato di Aids, con il regime carcerario - presunto ex lege quando l'espiazione della pena possa avvenire con verosimile pregiudizio della salute del soggetto e di quella della popolazione carceraria - comporta conseguentemente, una volta accertata in concreto, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, senza che sia consentito al giudice di optare di ufficio per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

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