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Articolo 86 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Richiesta di esclusione del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 86 Codice di procedura penale

1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione(1).

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654(2).

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [416 c.p.p.] o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

Note

(1) La richiesta dell'esclusione può avvenire d'ufficio o su richiesta di parte (si veda 87 c.p.p.). In quest'ultimo caso possono provvedervi imputato, parte civile e pubblico ministero purché non avessero precedentemente richiesto la citazione del responsabile. Se la costituzione di parte civile venisse revocata, allora verrebbe meno necessariamente anche la partecipazione al processo del responsabile civile.
È l'ipotesi in cui c'è la possibilità in cui si possa chiedere ed ottenere la propria esclusione: così facendo non ricadrebbero su di lui gli effetti della sentenza penale di condanna. Non esclude tuttavia la richiesta risarcitoria in sede civile.

Ratio Legis

Differentemente per quanto avviene per la parte civile costituita, il responsabile civile non può autoescludersi o revocare il proprio intervento a prescindere che egli sia stato citato o si sia costituito volontariamente tramite intervento volontario. Egli, infatti, è un soggetto passivo della pretesa di risarcimento. Se non ha presentato l'intervento volontario, gli è però riconosciuta la possibilità si chiedere al giudice la propria esclusione sia perchè vi è carenza di legittimazione, sia perchè gli elementi di prova ottenuti prima della sua citazione possono essere lesivi della sua difesa.

Spiegazione dell'art. 86 Codice di procedura penale

Oltre alla perdita di efficacia sia della citazione che dell'intervento volontario del responsabile civile in caso di revoca della costituzione di parte civile o di esclusione di quest'ultima, il responsabile civile può altresì essere estromesso dalla partecipazione al processo penale su richiesta di parte o d'ufficio (art. 87).

Per quanto concerne la richiesta di esclusione, essa può essere presentata dall'imputato, dalla parte civile e dal pubblico ministero, ma solo quando la citazione è avvenuta ad opera di una della altre parti. Così, ad esempio, se la citazione del responsabile civile è stata eseguita dall'imputato, potranno chiederne l'esclusione il pubblico ministero e la parte civile.

A tali ipotesi va aggiunta la richiesta di esclusione da parte del responsabile civile stesso, evidentemente quando ritenga che non vi siano i presupposti, perché ad esempio il responsabile civile è in realtà un altro soggetto, o perché nella fattispecie di reato egli non era tenuto alla sorveglianza o alla vigilanza del soggetto incapace o minorenne.Oltre che per profili legati alla legittimazione passiva, l'esclusione può anche essere richiesta qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa secondo quanto previsto dagli articoli 651 e 654, che riguardano l'efficacia extrapenale del giudicato penale nei confronti del responsabile civile.

A pena di decadenza, la richiesta di esclusione deve essere presentata dalle parti suevidenziate entro il momento in cui il giudice compie gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 416) o nel dibattimento e deve essere motivata, affinchè il giudice possa trarne tutti gli argomenti utili per decidere sulla questione, con ordinanza emessa senza ritardo.

Massime relative all'art. 86 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 58243/2018

Il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86, comma 2, cod. proc. pen., di essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un accertamento tecnico non ripetibile, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di prova per esso potenzialmente pregiudizievoli. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna del responsabile civile che non aveva partecipato ad accertamenti tecnici non ripetibili, i cui esiti erano stati utilizzati e richiamati dai giudici di merito per l'affermazione della responsabilità degli imputati). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Catania, 20/07/2017)

Cass. pen. n. 35684/2018

Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la "legitimatio ad causam" o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito. In tal caso il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 20/06/2014)

Cass. pen. n. 39028/2016

Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio. (Rigetta, App. Torino, 05/11/2014)

Cass. pen. n. 45707/2008

È legittima l'esclusione della compagnia assicuratrice citata come responsabile civile dall'imputato del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora risulti che questi ha pagato la polizza, scaduta da più di quindici giorni, solo il giorno stesso dell'incidente, atteso che l'effetto sospensivo dell'assicurazione in tal caso cessa solo a partire dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando applicazione analogica l'art. 1901 cod. civ.. (Rigetta, Trib. Torino, 3 novembre 2005).

Cass. pen. n. 46746/2004

La richiesta, da parte del responsabile civile non intervenuto volontariamente, di essere estromesso dal processo, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p., non può essere respinta per il solo fatto che sia priva della motivazione prescritta dal comma 3 del medesimo articolo (la cui violazione non è sanzionata da nullità), dovendosi al contrario ritenere sufficiente, per il suo accoglimento, la sola effettiva esistenza, in atti, dell'elemento di prova oggettivamente suscettibile di creare pregiudizio alla difesa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., nulla rilevando la strategia difensiva che fino a quel momento il responsabile civile abbia inteso seguire. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto illegittima la mancata esclusione del responsabile civile basata, oltre che sulla rilevata assenza di motivazione della relativa richiesta, anche sulla considerazione che il responsabile civile, trattandosi di procedimento per violazione della normativa sui rifiuti, non aveva messo in discussione l'esito sfavorevole di alcune analisi effettuate nel corso delle indagini preliminari e destinate ad essere acquisite al fascicolo per il dibattimento).

Cass. pen. n. 49456/2004

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p. per prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., debbono intendersi tutte quelle, rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte - anche nella fase delle indagini preliminari - nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento. (Nel caso di specie tale è stata ritenuta una perizia medico legale svolta nella fase delle indagini preliminari con incidente probatorio ed in assenza del responsabile civile).

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