Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35684 del 26 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di disastro colposo, per "costruzione" di cui all'art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all'art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumitā fisica di una cerchia indeterminata di persone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.).

(massima n. 2)

In tema di reati contro l'incolumitā pubblica, per la configurabilitā del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) č necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod. pen.), nella quale la soglia per integrare il reato č anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumitā mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterā integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.

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