Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35684 del 5 luglio 2018

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di disastro colposo, per "costruzione" di cui all'art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all'art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.).

(massima n. 2)

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod. pen.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.

(massima n. 3)

Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la "legitimatio ad causam" o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito. In tal caso il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 20/06/2014)

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