(massima n. 1)
Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilitą della citazione del responsabile civile, che gią siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio. (Rigetta, App. Torino, 05/11/2014)