(massima n. 1)
Il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86, comma 2, cod. proc. pen., di essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un accertamento tecnico non ripetibile, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di prova per esso potenzialmente pregiudizievoli. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna del responsabile civile che non aveva partecipato ad accertamenti tecnici non ripetibili, i cui esiti erano stati utilizzati e richiamati dai giudici di merito per l'affermazione della responsabilitą degli imputati). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Catania, 20/07/2017)