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Articolo 87 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esclusione di ufficio del responsabile civile

Dispositivo dell'art. 87 Codice di procedura penale

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza(1).

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416 c.p.p.].

3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440 c.p.p.].

Note

(1) La presenza di un'ulteriore parte incide necessariamente sull'andamento del contraddittorio e pertanto l'estromissione del responsabile deve avvenire con ordinanza non impugnabile entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ratio Legis

Il giudice può d'ufficio disporre l'esclusione del responsabile civile. Egli può optare per tale scelta fino all'apertura del dibattimento - prescindendo dall'eventuale rigetto avvenuto in sede di udienza preliminare - quando consideri che manchino i presupposti per l'intervento; egli dispone l'esclusione anche in caso di giudizio abbreviato .

Spiegazione dell'art. 87 Codice di procedura penale

Oltre alla perdita di efficacia sia della citazione che dell'intervento volontario del responsabile civile in caso di revoca della costituzione di parte civile o di esclusione di quest'ultima, il responsabile civile può altresì essere estromesso dalla partecipazione al processo penale su richiesta di parte (art. 86) o d'ufficio.

Per quanto riguarda tale ultima tipologia di esclusione, essa è disposta dal giudice con ordinanza qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ed a prescindere dall'eventuale rigetto, in sede di udienza preliminare, della richiesta die esclusione, oppure quando e nel momento nel momento in cui viene accolta la richiesta di giudizio abbreviato.

L'incompatibilità della partecipazione del responsabile civile con il giudizio abbreviato è data dal fatto che quest'ultimo, per sua natura, si conclude con una sentenza decisoria emessa allo stato degli atti. Il legislatore ha dunque ritenuto che tale modalità del giudizio pregiudicasse irrimediabilmente le prerogative difensive del responsabile civile. D'altra parte, è sempre utili ricordarlo, il responsabile civile potrà comunque essere chiamato in causa nell'eventuale ed alternativo giudizio civile al fine di rispondere delle sue colpe. Proprio per via di tale incompatibilità strutturale, il giudice decide con ordinanza e senza ritardo, dato che non è necessaria alcuna valutazione di sorta.

Massime relative all'art. 87 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5860/2012

La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.

Cass. pen. n. 37370/2011

L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.

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