(massima n. 1)
Il soggetto destinatario del provvedimento reso dal questore a norma dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal giudice di pace, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Riva Del Garda, 22/06/2012)