Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1378 del 7 aprile 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

È da considerarsi abnorme la decisione con la quale il Gip presso la pretura, a fronte della richiesta del P.M. di emettere decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, invece di adottare alcuno dei provvedimenti che il codice di rito gli consente, vale a dire disporre l'archiviazione, chiedere approfondimento di investigazione, invitare il P.M. ad elevare rubrica, restituisca gli atti al procuratore della Repubblica per provvedere al dissequestro di oggetti a suo tempo sottoposti a vincolo di cautela reale ai fini probatori.

(massima n. 2)

In tema di concessione della riabilitazione, quando il reato in relazione al quale essa viene richiesta è estinto per amnistia, il termine quinquennale previsto dall'art. 179 c.p. assume rilevanza dalla emissione del provvedimento giudiziale di applicazione della causa estintiva, che ha mera natura dichiarativa, per cui i relativi effetti retroagiscono al momento della emissione del provvedimento generale di clemenza. Nessuna rilevanza può avere il fatto che la pena estinta sia una pena pecuniaria per la quale l'amministrazione non aveva ancora avviato la procedura esecutiva di esazione non mettendo così l'imputato in condizione di pagare dal momento del passaggio in giudicato della sentenza fino al verificarsi della causa estintiva.

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