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Articolo 644 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Riparazione in caso di morte

Dispositivo dell'art. 644 Codice di procedura penale

1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile(1).

Note

(1) Indegno è ai sensi della legge civile chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima; chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata e chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Ratio Legis

Tale disposizione si raccorda con quanto previsto in materia di soggetti legittimati alla revisione, la quale spetta anche agli eredi del condannato.

Spiegazione dell'art. 644 Codice di procedura penale

L'esigenza ed il senso di giustizia sostanziale dell'istituto della revisione hanno indotto il legislatore a non limitare la legittimazione solamente al condannato. Infatti, già di per sé le ipotesi in cui è possibile chiedere la revisione (v. art. 630 fanno comprendere come la verità possa venire a galla anche dopo molto tempo, e proprio per tale motivo la legittimazione attiva spetta, oltre che al condannato, anche al prossimo congiunto, al tutore e, se il condannato è morto, anche all'erede o al prossimo congiunto.

Congruamente, la norma in commento stabilisce che il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario spetta anche al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado ed alle persone legate da vincolo di adozione con il condannato deceduto.

Va precisato che tali soggetti “ereditano” il diritto alla riparazione, potendo esse anche procedere in via civile per ottenere il risarcimento dei danni morali subiti iure proprio a causa dei patimenti subiti a causa dell'ingiusta detenzione del proprio familiare.

Per evitare dunque una indebita locupletazione, il comma 2 prevede che a tali soggetti non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quelle che sarebbe spettata al familiare deceduto. In sintesi, i soggetti suindicati potranno ottenere la riparazione iure hereditatis (al posto del familiare condannato e deceduto) e, adendo il tribunale ordinario civile, il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti personalmente.

In maniera opportuna, il comma 3 stabilisce che il diritto alla riparazione non spetta a chi si trovi una delle cause di indegnità elencate nell'articolo 463 del codice civile.

Massime relative all'art. 644 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 76/2013

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non sussiste, nel caso di morte dell'avente diritto, l'onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma primo, c.p.p., di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell'ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all'indennitą dovuta a quest'ultimo e non gią ad una nuova e diversa indennitą commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del "de cuius" - pur essendo legittimati in proprio e non "iure hereditario" a presentare la relativa istanza - possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.

Cass. pen. n. 268/1998

Gli eredi dell'autore della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell'interessato nelle more del giudizio, trovando applicazione nel caso, dato il carattere economico del petitum, la disciplina processualcivilistica, che ricollega l'estinzione del processo non alla morte della parte ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto.

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