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Articolo 680 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 680 Codice di procedura penale

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento(1) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza(2).

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti [588].

Note

(1) L'art. 23, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito con le parole "o di proscioglimento" le parole "di proscioglimento o di non luogo a procedere", in raccordo con la formulazione dell'art. 425.
(2) Quindi, la competenza del tribunale di sorveglianza riguarda solo le sentenze, non le ordinanze, del giudice della cognizione, impugnate per il solo capo riguardante le misure di sicurezza personali nonché le ordinanze del magistrato di sorveglianza riguardanti dette misure.

Ratio Legis

In un'ottica di garanzia, la norma permette che avverso le decisioni del magistrato riguardanti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, l'interessato e il difensore possano proporre appello in tribunale.

Spiegazione dell'art. 680 Codice di procedura penale

Accanto al giudice esecutivo, il codice prevede la figura del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, il quale rappresenta una giurisdizione specializzata, cui spetta la concreta realizzazione delle funzioni attribuite alla pena, vale a dire, più nello specifico, la verifica ed il controllo circa la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo scopo, costituzionalmente prefissato, di rieducare il condannato, per poi tentare un suo reinserimento del tessuto sociale.

Ai sensi dell'articolo precedente, qualora una misura di sicurezza diversa dalla confisca, eccezion fatta per l'applicazione provvisoria prevista dall'art. [[n312cpp], venga ordinata con sentenza o debba essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, accerta se l'interessato è socialmente pericoloso ed adotta i provvedimenti conseguenti, dichiarando, se necessario, l'abitualità o professionalità nel reato.

Avverso tali provvedimenti, ed avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento, ma solo per quanto concerne i capi della sentenza riguardanti misure di sicurezza, la norma in commento prevede la possibilità di appello in capo al pubblico ministero, all'interessato ed al suo difensore.

Il procedimento di appello segue le disposizioni relative all'impugnazione, con la differenza che l'appello non ha qui effetto sospensivo, a meno che il tribunale non disponga altrimenti, a seconda del pregio delle censure presentate e dei consueti principi del periculum e del funus boni iuris.

Massime relative all'art. 680 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32173/2018

In tema di impugnazioni, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria, il giudice di rinvio deve essere individuato, non nel tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., bensì nel giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 50456/2017

In tema di impugnazione di misure di sicurezza, la richiesta di partecipazione all'udienza camerale d'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza deve essere formulata personalmente dall'interessato, non potendo essere proposta solo dal suo difensore. (Fattispecie relativa a condannato straniero, raggiunto dalla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si era limitato ad avanzare richiesta di autorizzazione a rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs., poi rigettata dal Questore, mentre la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata solo dal suo difensore).

Cass. pen. n. 9421/2010

Debbono ritenersi appellabili davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680, comma 1, c.p.p., i provvedimenti in materia di licenze agli internati adottati dal magistrato di sorveglianza.

Cass. pen. n. 7641/2010

La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).

Cass. pen. n. 6371/2006

L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri «capi» penali della sentenza, ovvero altri «punti» della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere in merito all'impugnazione che investiva integralmente i contenuti decisori della sentenza di proscioglimento, in riferimento ad un'istigazione a delinquere non accolta, con la quale era stata altresì applicata la misura di sicurezza).

Cass. pen. n. 3450/1996

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l'impugnazione comprenda anche altri capi penali, davanti al tribunale del riesame, per le ordinanze ex artt. 312 e 313 c.p.p. (applicazione provvisoria di misure di sicurezza), e davanti alla corte d'appello per le sentenze.

Cass. pen. n. 948/1994

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione, il richiamo, contenuto nell'ultimo comma dell'art. 4 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza va ora inteso come riferito all'art. 680 del codice vigente; e poiché detto ultimo articolo, al terzo comma, richiama a sua volta le disposizioni generali sulle impugnazioni, ne consegue che, in osservanza degli artt. 582 e 583 c.p.p., il ricorso in appello avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione va presentato e spedito non alla cancelleria della corte d'appello ma a quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; e ciò a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. c) c.p.p

Cass. pen. n. 266/1994

Il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, presentarsi non alla cancelleria della corte d'appello (art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato) ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, primo comma, c.p.p. vigente); invero, l'indicazione di rinvio alle norme sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle misure di sicurezza contenuta nell'art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, va rapportata, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alla disciplina contenuta nel nuovo codice di procedura penale la quale ha unificato il sistema delle impugnazioni (art. 680), opportunamente eliminando le peculiarità già imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza (e di prevenzione) e stabilendo che pure in tali ipotesi vanno osservate le regole generali sulle impugnazioni.

Cass. pen. n. 4508/1992

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione, il richiamo, contenuto nell'art. 4 comma undicesimo della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alle norme del codice di procedura penale riguardanti i ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza è da intendersi ora riferito all'art. 680 del vigente codice di procedura. Ne consegue che, richiamando a sua volta, la detta ultima norma, al comma terzo, «le disposizioni generali sulle impugnazioni», deve ritenersi che, anche nella materia in questione, operi la regola secondo cui l'atto di impugnazione va presentato o fatto pervenire, a pena di inammissibilità, alla cancelleria del giudice a quo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 582 e 591 comma primo lett. c) c.p.p. e non, quindi, come avveniva in precedenza, in base all'art. 640 del codice abrogato, alla cancelleria del giudice ad quem.

Cass. pen. n. 2934/1992

In tema di misure di prevenzione, il richiamo contenuto nell'art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 alle norme stabilite per la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza va rapportato, a decorrere dal 24 ottobre 1989 — data della sua entrata in vigore — al codice di procedura penale vigente non potendosi far sopravvivere le disposizioni del codice di rito abrogato per effetto di norme di richiamo che, in relazione al sistema di nuova introduzione, hanno esse stesse subito modificazioni di oggetto e di riferimento. Il rinvio effettuato dal citato undicesimo comma dell'art. 4, L. n. 1423/1956 ora opera, perciò, non nei confronti del disposto di cui all'art. 640 c.p.p. abrogato, bensì nei confronti del disposto di cui all'art. 680 c.p.p. vigente; e, poichè siffatta disposizione ha inteso unificare il sistema delle impugnazioni eliminando le peculiarità già imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza (e di prevenzione) e stabilendo che anche in tali ipotesi (ed in quelle di richiamo) vanno osservate le norme generali sulle impugnazioni, consegue che il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, non più presentarsi alla cancelleria della corte di appello (art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato), ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, primo comma, c.p.p. vigente).

Cass. pen. n. 2552/1990

Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l'applicazione è disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente è il tribunale della libertà, attesa l'equiparazione dell'applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali.

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Gianluca M. chiede
venerdì 08/06/2018 - Sicilia
“Gentili signori, mio fratello nel marzo 2014 è stato prosciolto da un reato di stalking per infermità totale di mente e dichiarato socialmente pericoloso dal perito del tribunale e sottoposto ad una misura di sicurezza di 2 anni in Opg a Barcellona pozzo di gotto. Dopo appena due mesi mia madre ha incaricato un avvocato per chiedere la rivalutazione della pericolosità sociale e l'affidamento a lei stessa. Da qui è nato una controversia con lei perchè mio fratello veniva da 20 anni di malattia pischiatrica senza alcuna cura e nel periodo 93/95 sottoposto 4 volte al T.S.O. Nell'iter processuale il perito ha tenuto conto anche di un tentativo di strangolamento nei confronti di mia madre avvenuto nel 2012 e refertato. Ad oggi nelle relazioni socio-Familiari del U.E.P.E e del D.S.M. ho sempre espresso parere negativo per il rientro in famiglia di mio fratello perchè mia madre non è in grado di gestirlo stabilmente. Attualmente si trova in una C.T.A intensiva in regime di libertà vigilata e beneficia di due permessi pomeridiani per rientrare in famiglia prelevato e riaccompagnato da mia madre. Inoltre nel 2016 ho presentato una richiesta di presa in carico per mia madre al DSM in seguito ad alcuni episodi di crisi nervose accompagnate da pensieri deliranti a sfondo persecutorio, attribuendomi la colpa del ricovero di mio fratello. Dopo la mia richiesta il DSM l'Ha invitata a seguire un percorso di sostegno piscologico che si è concluso nel 2017. Inoltre a gennaio 2018 è stata accolta per mio fratello dall'INPS la richiesta di invalidità confermata all'80% per schizofrenia. A marzo 2018 il magistrato di Sorvaglianza ha prorogato la misura di sicurezza per altri nove mesi in CTA e l'avvocato questa volta ha presentato ricorso al tribunale di sorveglianza per la misura di sicurezza. Proprio in settimana ho protocollato al DSM un aggiornamento familiare all'assistente sociale dove ribadisco la mia contrarietà ad un rientro stabile ed una richiesta di un altro percorso di sostegno piscologico per mia madre.Giorno 29 maggio si è tenuta la prima udienza al tribunale di sorveglianza che si è conclusa se dico bene con "riserva". Vorrei chiedervi in particolare, la pericolosità Sociale deve essere revocata da un perito del tribunale o semplicemente decade con la decisione del magistrato o tribunale di sorvaglianza se dovesse revocare la misura di sicurezza? Mio fratello potrebbe essere affidato a mia madre in casa nostra mantenedo la pericolosità sociale che verrebbe rivalutata periodicamente?
Grazie
Cordialità
Consulenza legale i 20/06/2018

Il quesito da lei posto non è di facile soluzione attenendo, in particolare, a questioni molto delicate. Tuttavia pare utile, per fornirle una risposta quanto più esaustiva possibile, fare chiarezza su alcuni concetti.

Il diritto penale italiano prevede il cc.dd. doppio binario sanzionatorio: ovvero, da un lato prevede le pene, dall’altro le misure di sicurezza.

La differenza fondamentale tra le pene e le misure di sicurezza sono i presupposti: mentre il presupposto della pena è la commissione di un reato, il presupposto principale delle misure di sicurezza è la pericolosità sociale.

Ciò non toglie che, senza la commissione di un reato o in alcuni altri casi stabiliti dal codice penale (detti quasi reati), una misura di sicurezza non può essere comminata.

Suo fratello, tuttavia, si è reso responsabile del reato di cui all’art. 612 bis bis ma, essendo stato riconosciuto totalmente infermo di mente ex. art. 88 c.p., non è stato condannato ad una pena.

Il codice prevede, tuttavia, in questo caso, che il soggetto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Alla luce di tutto questo, il suo primo quesito è formulato in maniera sbagliata; lei chiede in particolare se la pericolosità sociale decade in virtù della decisione di un perito o con il provvedimento del giudice di revoca della misura di sicurezza.

L’art. 207 c.p. risponde alla sua domanda: in particolare stabilisce che “le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose”.

La valutazione del Magistrato, in questo caso, è duplice: in primo luogo lo stesso deve decidere, e lo può fare e senz’altro lo farà, affidandosi al parere di esperti nel settore medico / psichiatrico, se suo fratello è ancora socialmente pericoloso.

Se riterrà che ancora persista la pericolosità sociale, il Magistrato non potrà revocare la misura di sicurezza.

Qualora invece ritenesse che suo fratello non è più socialmente pericoloso allora non potrà fare altro che revocare, completamente, la misura di sicurezza.

Altra cosa, invece, attiene alla specifica misura di sicurezza che viene di volta in volta comminata al soggetto socialmente pericoloso; il giudice, infatti, potrebbe, pur ritenendo ancora suo fratello pericoloso, decidere di alleggerire la misura di sicurezza ora in atto oppure di cambiarla o, in taluni casi, addirittura di aggravarla.

La misura di sicurezza che lei chiede è sicuramente la misura della libertà vigilata ex. art. 228 c.p.; è importate sottolineare che la misura della libertà vigilata non è una misura di sicurezza detentiva e che, dunque, prevede una serie di prescrizioni imposte dal giudice che siano idonee ad aiutare la reintegrazione del soggetto nella società.

Le specifiche prescrizioni, tuttavia, non possono essere decise ex ante né possiamo noi dirle quali, tra le tante possibili, potrà imporre il giudice. La scelta dipenderà, come detto, dalla sensibilità del giudice.

L’art. 228 c.p., infatti si limita a stabilire che la sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati e che tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate; inoltre stabilisce che la sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Ecco che, alla luce di tutto quanto detto, nel prosieguo del procedimento il Giudice dovrà decidere innanzitutto se suo fratello è ancora socialmente pericoloso; se così dovesse ritenere dovrà decidere se mantenere, modificare, alleviare o aggravare la misura di sicurezza ora in atto. Sulle specifiche prescrizioni che potranno essere deliberate dal giudice, tuttavia, non è possibile fare previsioni con le informazioni in nostro possesso.