Cassazione penale Sez. I sentenza n. 266 del 22 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilitą, presentarsi non alla cancelleria della corte d'appello (art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato) ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, primo comma, c.p.p. vigente); invero, l'indicazione di rinvio alle norme sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle misure di sicurezza contenuta nell'art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, va rapportata, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alla disciplina contenuta nel nuovo codice di procedura penale la quale ha unificato il sistema delle impugnazioni (art. 680), opportunamente eliminando le peculiaritą gią imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza (e di prevenzione) e stabilendo che pure in tali ipotesi vanno osservate le regole generali sulle impugnazioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.