Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3450 del 5 aprile 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l'impugnazione comprenda anche altri capi penali, davanti al tribunale del riesame, per le ordinanze ex artt. 312 e 313 c.p.p. (applicazione provvisoria di misure di sicurezza), e davanti alla corte d'appello per le sentenze.

(massima n. 2)

Nonostante il silenzio sul punto dell'art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere ben può essere applicata dal giudice per le indagini preliminari, nei casi consentiti dalla legge, la misura di sicurezza personale. (Nella fattispecie, essendo stato ritenuto provato l'accordo fra gli imputati per commettere il delitto di rapina non seguito dalla commissione del medesimo, era stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno).

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