Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 2552 del 20 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensė tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l'applicazione č disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente č il tribunale della libertā, attesa l'equiparazione dell'applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali.

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