Note
(1)
In analogia a quanto previsto dall'
art. 298 del c.p.c., che disciplina la sospensione del processo ordinario di cognizione, durante il periodo di sospensione del processo esecutivo non possono essere compiuti atti esecutivi, salvo il caso in cui sia il giudice ad adottarli (si tratta di un divieto relativo). Tale divieto è rivolto in maniera chiara al creditore, al quale è proibito proseguire nell'attività esecutiva, vanificando del tutto la funzione dell'istituto in esame.
Si precisa che la sospensione ha comunque efficacia ex nunc, nel senso che non incide sulla validità e sull'efficacia degli atti esecutivi già compiuti.
(2)
Fanno eccezione agli atti urgenti e a quelli che svolgono una funzione conservativa o amministrativa dei beni pignorati come può essere la sostituzione del custode o la vendita di beni deteriorabili, che possono essere disposti dal giudice anche in pendenza della sospensione.