Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21860 del 19 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 c.p.c. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile ratione temporis - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.