Note
(1)
Il termine di novanta giorni di cui all'art.
497 inizia a decorrere dal compimento dell'atto, ossia dalla notifica del pignoramento al debitore, con cui gli si ingiunge di non disporre dei beni identificati nell'atto stesso. Diversamente, la trascrizione del pignoramento, riguarda gli effetti sostanziali che l'atto spiega nei confronti dei terzi, in quanto consiste nel mezzo con cui è possibile avere contezza dell'inizio dell'esecuzione su quei beni (
2643 c.c.). Se entro il termine di cui sopra il creditore non procede al deposito dell'istanza di vendita, il pignoramento diventa inefficace e il G.E., dopo aver sentito le parti, dichiara con ordinanza l'estinzione del processo (v.
630). Con lo stesso provvedimento, inoltre, dispone che sia cancellata la trascrizione.