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Articolo 563 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condizioni e tempo dell'intervento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 563 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

[Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.]

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