Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4378 del 20 marzo 2012

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un divieto di alienazione separatamente dalle collezioni d'arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l'estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di pignorare con un secondo atto anche queste ultime.

(massima n. 3)

In tema di esecuzione forzata, se, dopo il pignoramento di un immobile, la P.A. adotti un provvedimento che incide sulla disponibilità o sulla gestione di esso (nella specie, vincolo di inseparabilità da un immobile di rilievo storico-artistico delle collezioni d'arte ivi contenute), tale provvedimento non rende nullo il pignoramento, ma - essendo suscettibile di incidere sul valore dell'immobile - di esso si deve tenere conto nella stima del bene, nonché darne atto sia nell'ordinanza che nell'avviso di vendita.

(massima n. 4)

Il proprietario di un bene immobile di interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non è legittimato a far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per i beni culturali, prescritta, a pena di nullità dell'alienazione, dall'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti, è prevista nell'interesse dello Stato, con la conseguenza che il solo Ministero competente è legittimato a farne valere la mancanza.

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