(massima n. 4)
            Il  proprietario  di  un  bene  immobile  di  interesse storico ed artistico, assoggettato ad esecuzione forzata, non  è  legittimato  a  far  valere,  attraverso  l'opposizione all'esecuzione, la circostanza che il bene stesso sia stato aggiudicato in assenza dell'autorizzazione del Ministero per  i  beni  culturali,  prescritta,  a  pena  di  nullità  dell'alienazione, dall'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali). La suddetta autorizzazione, infatti,  è  prevista  nell'interesse  dello  Stato,  con  la conseguenza  che  il  solo  Ministero  competente  è legittimato a farne valere la mancanza.