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Articolo 534 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Dispositivo dell'art. 534 bis Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione (1), con il provvedimento di cui all'articolo 530 (2), delega (5) all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

Note

(1) La parola «pretore» deve intendersi così sostituita ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(2) La norma si riferisce all'ordinanza con cui il giudice dispone l'assegnazione o la vendita. Nel caso in cui sorgessero opposizioni, il giudice le decide con sentenza.
(4) La norma in analisi è stata inserita dalla l. 3-8-1998, n. 302, per poi subire una successiva modifica dalla l. 28-12-2005, n. 263 dalla l. 23-2-2006 n. 273.
(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 534 bis Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'art. 530 del c.p.c. (ossia con l'ordinanza con cui dispone l'assegnazione o la vendita) conferisce all’IVG ovvero, in mancanza, a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. la delega per compiere le operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

A tale delega ed agli atti che ad essa ne conseguono si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dall’art. 591 bis del c.p.c..

La procedura introdotta dalla presente norma, per mezzo della quale è stato allargato il novero dei professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può delegare la vendita, si propone la finalità di semplificare e velocizzare le operazioni relative alla vendita; infatti, la competenza e la qualifica di pubblico ufficiale dei soggetti qui indicati garantiscono la correttezza delle operazioni, anche in considerazione del fatto che contro gli atti da costoro posti in essere sono comunque esperibili le contestazioni dinanzi al giudice dell’esecuzione, prima previste contro l'operato dell'ufficiale venditore, disposte dalla norma successiva.

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (contenenti Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), ha modificato la norma in esame eliminando ogni discrezionalità del giudice, il quale dovrà procedere con questa modalità senza sentire gli interessati (infatti, alle parole "può, sentiti gli interessati, delegare" sostituisce la parola "delega”.

Massime relative all'art. 534 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22800/2019

In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'Istituto Vendite Giudiziarie non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi generali posti dall'art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall'art. 95 c.p.c.. Ne consegue che le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.

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