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Articolo 508 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Dispositivo dell'art. 508 Codice di procedura civile

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione[487], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 2, 586](1).

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito (2).

Note

(1) La norma in esame impedisce l'effetto purgativo dei diritti di prelazione relativi al credito, mediante l'accollo del debito da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. In tal modo, il debitore esecutato sarà liberato dal proprio debito che verrà assunto dall'aggiudicatario o dall'assegnatario, il quale dovrà liquidare il credito al creditore pignoratizio o ipotecario.
(2) E' bene precisare che l'eventuale inadempienza da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario non pregiudicano la vendita o l'assegnazione, ma espongono l'inadempiente ad una azione del creditore.

Ratio Legis

La norma in esame va inquadrata nell'ambito di quelle misure volte ad evitare eccessi nella procedura esecutiva, unitamente alle norma di cui agli artt. 483, 496 e 504 c.p.c..

Spiegazione dell'art. 508 Codice di procedura civile

In linea generale il processo di espropriazione ha come effetto quello di liberare il bene dall’ipoteca o dal privilegio, con l’unica eccezione che è quella prevista dalla norma in esame, la quale prospetta il caso in cui l'aggiudicatario od assegnatario si assuma il debito.

Infatti, a seguito di accordo tra aggiudicatario/assegnatario e creditore (c.d. accordo di accollo), e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è consentito escludere l'effetto purgativo proprio della vendita forzata.

L'acquirente si accolla il debito con tutte le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore (il quale rimane estraneo a tale accordo).
Al trasferimento del bene segue anche il trasferimento dell'ipoteca o del pegno e l'acquirente dovrà, pertanto, liquidare il debito nei confronti del creditore, a titolo di pegno od ipoteca.

Condizione di applicabilità della norma, dunque, è data dalla circostanza che il bene oggetto di espropriazione sia sottoposto a pegno o ipoteca, anche se parte della dottrina ne estende l'ambito di applicazione anche ai casi in cui il bene oggetto di vendita forzata o assegnazione sia gravato da privilegi speciali.

L'accordo negoziale qui previsto deve essere concluso nel periodo compreso tra l'aggiudicazione e il termine fissato per il versamento del prezzo; successivamente, ma sempre nello stesso lasso di tempo, deve intervenire l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione all'accordo.

Per quanto concerne tale autorizzazione, malgrado il silenzio della legge, si ritiene che il giudice, nel rispetto delle regole generali di cui all’art. 484 del c.p.c. ed all’art. 134 del c.p.c., debba fissare un'udienza di audizione degli interessati, a seguito della quale emette ordinanza, succintamente motivata, di autorizzazione o di diniego.

Contestualmente all’autorizzazione, il giudice deve anche stabilire la parte di prezzo che l'aggiudicatario deve versare, ed a tal fine deve prendere in considerazione non soltanto la sussistenza e l'ammontare del credito/debito assunto nonché la sussistenza e il grado del diritto di prelazione da cui è assistito, ma anche l'esistenza o meno di contestazioni al riguardo.

Massime relative all'art. 508 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5846/1981

L'assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., da parte dell'assegnatario del bene pignorato non integra un atto esecutivo e, pertanto, in relazione a detta assunzione, ancorché essa sia anteriore al provvedimento di assegnazione, non può trovare applicazione l'art. 2929 c.c., concernente la «nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione».

Cass. civ. n. 1712/1967

Nel caso che, in un'esecuzione forzata (individuale o concorsuale) su beni immobili gravati da ipoteca, l'aggiudicatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, concordi con il creditore ipotecario l'assunzione del debito verso questi, con le garanzie ad esso inerenti, il debitore resta liberato nei limiti del prezzo di aggiudicazione che l'aggiudicatario, per effetto dell'accordo, è dispensato dal versare (artt. 508, 585 c.p.c.). In tal caso, mentre restano ferme, salvo diverso accordo, le ipoteche gravanti sul bene trasferito fino ad estinzione del credito accollatosi dall'acquirente, le altre garanzie annesse al credito si estinguono, se colui che le ha prestate non consente espressamente di mantenerle (art. 1275 c.c.). La liberazione del debitore e dei garanti, effetto dell'accordo tra aggiudicatario e creditore ipotecario circa l'assunzione del debito e la dispensa dal versamento del prezzo, accordo cui non partecipa il debitore, non può dai detti soggetti, essere ritardata o sospesa né può essere condizionata all'adempimento del debito assunto dall'aggiudicatario. Rispetto all'effetto di liberazione, oltre che del debitore, dei fideiussori, prodotto dal detto accordo non spiega alcun rilievo modificativo la circostanza che, per effetto della surrogazione disposta dall'art. 1949 c.c., titolare del credito ipotecario sui beni poi espropriati sia divenuto il confideiussore solvens. Sotto altro aspetto, in tal modo si attua e si esaurisce la surrogazione a favore del confideiussore solvens, che, nei limiti del risultato utile conseguito con tale surrogazione, è rimborsato di quanto pagato al creditore, onde non ha azione di regresso da esperire contro i confideiussori ex art. 1954 c.c.

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