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Articolo 488 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fascicolo dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 488 Codice di procedura civile

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice(5).

Note

(1) Il fascicolo dell'esecuzione viene formato dal cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Si tratta di un fascicolo paragonabile a quello previsto dall'art. 168 per il processo di cognizione. In tale fascicolo però sono custoditi oltre all'atto di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto, quindi anche gli atti ed i documenti di parte, non essendo previsti, nel processo esecutivo, i fascicoli di parte. Tutti questi atti restano per sempre nel fascicolo dell'esecuzione, tranne il titolo esecutivo ed il precetto che devono essere riconsegnati al creditore.
(2) La copia autentica a cui la norma si riferisce deve essere rilasciata da colui il quale ha spedito il titolo in forma esecutiva (v. 475), e, nel caso di cambiali, il rilascio può essere effettuato da qualunque ufficiale legittimato ad elevare il protesto.
(3) Le parole "Il pretore o" sono state soppresse dall'art.91 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2.6.1999.
(4) Nel caso in cui l'originale del titolo esecutivo non venga presentato su richiesta del giudice verrà pronunciata l'estinzione del processo.
(5) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 488 Codice di procedura civile

Nel momento in cui viene depositato l’atto di pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione, in cui vengono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dallo stesso cancelliere, dall’ufficiale giudiziario, oltre agli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il fascicolo che si viene a formare è simile a quello che l’art. 168 del c.p.c. prevede per il processo di cognizione, con la sola differenza che, non essendo previsti nel processo esecutivo i fascicoli di parte, nel fascicolo dell’esecuzione vengono inseriti anche gli atti di parte.

In caso di esecuzione immobiliare, la nota di trascrizione dell’atto di pignoramento potrà essere inserita anche in un momento successivo, ossia nel momento in cui il Conservatore del registri immobiliari l’abbia restituita al creditore procedente o all’ufficiale giudiziario (se è quest’ultimo a curare la trascrizione).

In coerenza con la spinta all’informatizzazione della giustizia civile, anche questa norma è stata modificata dalla Riforma Cartabia, prevedendosi, oltre all’obbligo per il cancelliere di procedere alla formazione del fascicolo dell’esecuzione, anche che tale fascicolo debba ora essere “telematico”.
In conformità alle diverse forme espropriative, il verbale o l’atto di pignoramento verranno resi disponibili al cancelliere per la formazione del fascicolo a seconda delle specifiche norme codicistiche applicabili.
In particolare, il riferimento va fatto all’ultimo comma dell’art. 518 del c.p.c. per l’espropriazione mobiliare presso il debitore, all’art. 543 del c.p.c. ultimo comma per l’espropriazione presso terzi ed all’art. 557 del c.p.c. ultimo comma per l’espropriazione immobiliare.
Alla formazione del fascicolo telematico farà seguito la presentazione dello stesso al Presidente del Tribunale ai fini della nomina del Giudice dell’esecuzione e della prosecuzione del procedimento esecutivo.

Considerato che il fascicolo sarà unicamente telematico, sarà ovviamente precluso al creditore procedente di depositare il titolo esecutivo in originale, con la conseguenza che si è reso necessario anche riadattare il secondo comma di questa norma.
In particolare, è stata eliminata la facoltà per il creditore, previa autorizzazione del presidente del Tribunale o del giudice dell'esecuzione, di depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, fermo restando l’obbligo di presentare l’originale allorquando il Giudice dell’Esecuzione lo richieda.
Secondo la nuova formulazione della norma si prevede invece l’obbligo per il creditore di “presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice”; in mancanza di tale richiesta di presentazione, la procedura procederà regolarmente senza che il titolo in originale sia effettivamente acquisito nel fascicolo d’ufficio.

Si ritiene opportuno precisare che in tutti i casi in cui il titolo esecutivo sia di per sé in formato digitale, sarà lo stesso creditore a depositare in via telematica nel fascicolo l’originale del titolo esecutivo; pertanto, l’eventuale richiesta di presentazione del titolo esecutivo in originale o in copia autentica riguarderà, di fatto, i titoli esecutivi cartacei formati antecedentemente all’introduzione del processo telematico.
Per i titoli di formazione giudiziale, non vi è più alcuna differenza tra l’originale e la copia conforme estratta direttamente dal fascicolo telematico del procedimento nell’ambito del quale si è formato il titolo; deve anche precisarsi che il riferimento che la norma fa all’autentica da parte del cancelliere si riferisce evidentemente non al cancelliere del giudizio di cognizione, bensì al cancelliere del medesimo ufficio facente capo al Giudice dell’Esecuzione.

Per concludere deve osservarsi che la norma in esame, nella sua nuova formulazione, non specifica in quali casi il Giudice dell’Esecuzione possa effettuare la richiesta di presentazione di cui al secondo comma; da ciò se ne può dedurre che tale richiesta possa avvenire a sua discrezione, come ad esempio nel caso di problematiche tecniche inerenti al documento digitale scansionato, sul presupposto dell’esistenza di un titolo originale in formato cartaceo.

Massime relative all'art. 488 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12642/2014

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicché il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 20596/2010

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6426/2009

In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.

Cass. civ. n. 8306/2008

Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 c.p.c.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 488 c.p.c.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito.

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