L'espropriazione è diretta da un giudice (1). ù
La nomina del giudice dell'esecuzione (2) è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione (3).
[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] (4).
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175 (5).
Note
(1)
Appare opportuno distinguere tra la figura del giudice competente per l'esecuzione e quella del giudice dell'esecuzione. Il primo è l'ufficio giudiziario che ha competenza in relazione ad un determinato processo esecutivo; mentre il giudice dell'esecuzione è il magistrato appartenente a tale ufficio, che fisicamente di volta in volta viene designato. In seguito all'intervento del d.lgs. 19-2-1998, n. 51 che ha soppresso l'ufficio di pretore, l'unico organo giudiziario competente per l'esecuzione è il tribunale (v.
9).
(2)
La nomina del giudice dell'esecuzione viene effettuata dal presidente del Tribunale, previa presentazione del fascicolo dell'esecuzione formato dal cancelliere. Pertanto, tale nomina avviene necessariamente dopo il pignoramento. Tale atto, con il quale ha inizio l'espropriazione, è, infatti, precedente alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.
(3)
Tale comma è stato così sostituito dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo del precedente comma, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».
(4)
Questo comma, invece, è stato abrogato dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art.
8 nota (1).
(5)
L'ultimo comma della norma in commento è espressione del parallelismo tra la figura del giudice istruttore (v.
168bis) e quella del giudice dell'esecuzione. Invero, è possibile cumulare le due funzioni in quelle parentesi di cognizione che, nel processo esecutivo, sono rappresentate dalle opposizioni, poichè, quando sia competente per valore, il giudice dell'esecuzione assume le funzioni di giudice istruttore nell'eventuale giudizio di cognizione.
Ratio Legis
La norma si riferisce al giudice dell'esecuzione quale organo che, all'interno dell'ufficio giudiziario competente, esercita il potere di direzione del processo esecutivo, alla pari del giudice istruttore nel processo di cognizione. Nonostante tale accostamento tra il giudice dell'esecuzione ed il giudice istruttore, il primo ha poteri più estesi, poiché domina il processo esecutivo dall'inizio alla fine senza rimettere il processo nelle mani del collegio. Inoltre, a differenza del giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione esercita il potere di trasferire il diritto sui beni pignorati dal debitore ai nuovi legittimati (potere espropriativo), e quello di soddisfare il diritto dei creditori (potere satisfattorio). Infine, risulta nettamente distinto il regime delle ordinanze sotto il profilo della revocabilità e della reclamabilità [v. 487].