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Articolo 412 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedibilità della domanda

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 412 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.]

Massime relative all'art. 412 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2046/2010

In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 412 bis c.p.c., l'esperimento del tentativo di conciliazione integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità "sui generis", avuto riguardo al regime della sua rilevabilità ed all'iter successivo a siffatto rilievo. Ne consegue che l'art. 412 bis c.p.c., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall'art. 39 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46.

Cass. civ. n. 8949/2007

Pur in presenza del principio generale secondo cui l'ordinanza con cui il giudice afferma (o nega) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., al fine di accertare se nell'ambito della causa la giurisdizione sia stata definitivamente determinata e non possa più essere posta in discussione, ove il giudice abbia dichiarato la propria giurisdizione con ordinanza interlocutoria, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va comunque operata in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. Conseguentemente, in controversia di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell'impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo.

Cass. civ. n. 15956/2004

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è previsto dall'art. 412 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro; la relativa mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purchè non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorchè segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

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