Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 473 bis 65 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita di beni

Dispositivo dell'art. 473 bis 65 Codice di procedura civile

(1)Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 65 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la particolare ipotesi in cui l’oggetto del procedimento riguardi la vendita dei beni del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato.
In tal caso, come già previsto dal previgente art. 733 del c.p.c., il Tribunale, nell’autorizzare la vendita, può disporre che la stessa avvenga secondo le modalità del pubblico incanto, stabilendo, come disposto dall’art. 376 del c.c., il prezzo minimo di vendita.
Per le operazioni di vendita all’ incanto il Tribunale designa l’ufficiale giudiziario ovvero un cancellerie del medesimo Tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni mobili ovvero del luogo in cui sono situati i beni immobili (tali soggetti agiscono “ in nome e per conto dell’ incapace”).

Il delegato alla vendita proceda all’ incanto secondo le modalità stabilite per la vendita dei beni mobili dall’ artt. 534 e seguenti, in quanto applicabili, previo assolvimento degli oneri pubblicitari disposti dal Tribunale.
Si ritiene che il rinvio alle norme relative alla vendita forzata riguardi unicamente le modalità di tale vendita, in ragione della sostanziale differenza di ratio degli istituti (la vendita forzata è volta ad ottenere il soddisfacimento delle ragioni creditorie, mentre nella fattispecie in esame si intende realizzare l’esclusivo interesse dell’ incapace).

Nel silenzio della norma, per il trasferimento del bene soccorre il disposto di cui all’art. 191 delle disp. att. c.p.c., secondo cui il processo verbale di vendita dei beni costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Sebbene detta norma faccia riferimento al solo processo verbale di vendita dei beni di proprietà di soggetti minorenni, si deve ritenere che, per identità di ratio, la norma sia applicabile a tutte le ipotesi di vendita disciplinate dalla norma in esame.
Nella particolare ipotesi in cui la vendita riguardi beni indivisi, si devono ritenere applicabili le norme sulla divisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!