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Articolo 473 bis 66 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esito negativo dell'incanto

Dispositivo dell'art. 473 bis 66 Codice di procedura civile

(1)Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del Codice Civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 66 Codice di procedura civile

La norma riproduce fedelmente il testo del previgente art. 734 del c.p.c., disciplinando l’ipotesi della mancata realizzazione della vendita.
La vendita non può essere perfezionata nel caso in cui al primo incanto non sia stata presentata alcuna offerta, ovvero non sia stata presentata offerta pari o superiore al prezzo di vendita stabilito dal tribunale ex art. 376 del c.c..
Quanto qui disposto vale anche per l’ ipotesi in cui all’offerta del prezzo stabilito nell’atto autorizzativo della vendita non abbia fatto seguito il relativo pagamento.
In tale caso il soggetto incaricato delle operazioni di vendita dovrà darne atto nel processo verbale, processo che va trasmesso al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, preso atto della mancata vendita, può disporre che le operazioni di vendita avvengano a trattativa privata, salvo che non ritenga opportuno revocare l’autorizzazione alla vendita o autorizzare una nuova vendita all’ incanto, a prezzo inferiore rispetto a quello stabilito per il primo incanto.

Si ritiene che possa essere consultato il tutore o il curatore dell’ incapace ai fini di concordare modalità di vendita più idonee a tutelarne l’interesse.

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