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Articolo 473 bis 58 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Dispositivo dell'art. 473 bis 58 Codice di procedura civile

(1)Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 58 Codice di procedura civile

La norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 720 bis del c.p.c., prevedendo che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Il giudizio di compatibilità dovrà tenere conto del fatto che il procedimento relativo all’amministrazione di sostegno è disciplinato anche da alcune disposizioni contenute nel codice civile, negli artt. 404 e ss. c.c. ed in particolare nell’art. 407 del c.c..
Si è anche ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario delle norme processuali dedicate ai procedimenti di assenza e per la dichiarazione della morte presunta, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 721729 c.p.c.).
Per esigenze di sistematicità, sono state tra loro accorpate alcune disposizioni, che disciplinavano segmenti analoghi del procedimento.

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