Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 9376 del 14 aprile 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di amministrazione di sostegno, il decreto del giudice tutelare che respinge l'istanza di apertura della misura presenta carattere di decisorietà ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché definisce, allo stato degli atti, il diritto soggettivo alla protezione ex art. 404 c.c. mediante un provvedimento non meramente gestorio, suscettibile di stabilizzazione rebus sic stantibus, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 473-bis.58, commi 2 e 3, c.p.c.

(massima n. 2)

In materia di amministrazione di sostegno, il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pronunciato in sede di reclamo è ammissibile solo ove il provvedimento impugnato presenti carattere decisorio, ossia sia idoneo a incidere su diritti soggettivi con effetti sostanziali suscettibili di stabilizzazione, non essendo invece impugnabili i provvedimenti meramente gestori o ordinatori. Ne consegue che, nel sistema delineato dall'art. 473-bis.58 c.p.c., sebbene contro i decreti del giudice tutelare sia sempre esperibile il reclamo al Tribunale, il successivo ricorso per cassazione è ammissibile solo quando il decreto del Tribunale abbia natura decisoria e non anche quando abbia contenuto meramente gestorio o patrimoniale. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione in cassazione del decreto che aveva rigettato la domanda di apertura dell'amministrazione di sostegno, in quanto tale provvedimento incide in modo stabile sulla sussistenza dei presupposti della misura e, quindi, sui diritti fondamentali della persona interessata, distinguendosi dai provvedimenti tipicamente gestori relativi alla fase esecutiva dell'amministrazione). 

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