Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 473 bis 57 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Dispositivo dell'art. 473 bis 57 Codice di procedura civile

(1)Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 57 Codice di procedura civile

La revoca è una pronuncia volta ad eliminare gli effetti dell’ interdizione e dell’inabilitazione, ripristinando così la capacità di agire in una persona divenuta capace di intendere e di volere.

Legittimati attivi ad opporsi alla domanda di revoca della sentenza di interdizione e di inabilitazione sono i medesimi soggetti che avrebbero avuto diritto di promuovere la richiesta di interdizione o di inabilitazione, ovvero coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore e pubblico ministero.
Le legge, inoltre, conferisce a tali soggetti legittimati attivi la facoltà di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca anche se non hanno partecipato al giudizio.

Leggendo la norma, dunque, ci si rende conto che il legislatore ha voluto attribuire i più ampi poteri ai legittimati attivi nel procedimento di interdizione e di inabilitazione e ciò in linea con lo spirito della riforma, improntato alla più ampia tutela delle persone.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!