Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2089 del 31 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che approva il rendiconto e liquida l'equa indennitā all'amministratore di sostegno deve essere presentato al Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.58 cod. proc. civ. e non alla Corte d'Appello, anche se il procedimento di amministrazione di sostegno č stato inizialmente aperto prima del 28 febbraio 2023.

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