(massima n. 1)
Il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che approva il rendiconto e liquida l'equa indennitā all'amministratore di sostegno deve essere presentato al Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.58 cod. proc. civ. e non alla Corte d'Appello, anche se il procedimento di amministrazione di sostegno č stato inizialmente aperto prima del 28 febbraio 2023.