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Articolo 473 bis 24 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

Dispositivo dell'art. 473 bis 24 Codice di procedura civile

(1)Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 24 Codice di procedura civile

La norma in esame prevede la generale reclamabilità dinnanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’art. 473 bis del c.p.c..
Si distingue a seconda che il provvedimento provvisorio che si intende reclamare sia quello temporaneo e urgente assunto alla prima udienza dal giudice istruttore oppure quello temporaneo adottato nel corso del procedimento.

In particolare, l’ordinanza temporanea e urgente assunta alla prima udienza sarà sempre reclamabile con la sola esclusione dei provvedimenti istruttori o ordinatori del processo (modificabili o revocabili ex art. 177 del c.p.c.).
Per quanto concerne, invece, il reclamo dei provvedimenti temporanei endoprocessuali, assunti dal Giudice in corso di causa (dapprima suscettibili di revoca o modifica, ma non di reclamo), il secondo comma della norma introduce la possibilità di rivolgersi ad un organo collegiale e superiore, limitandolo però a materie specifiche e che più incidono sulla vita del minore (si tratta dei provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne sono, invece, esclusi quelli in tema di contributo al mantenimento).
Non è possibile reclamare dinanzi alla Corte d’Appello i provvedimenti indifferibili emessi ai sensi dell’art. 473 bis 15 del c.p.c., i quali potranno essere sottoposti al vaglio della Corte d’Appello solo se recepiti, all’esito della prima udienza, nel provvedimento temporaneo e urgente di cui all’art. 473 bis 22 del c.p.c..

Precisa il terzo comma che il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello deve perentoriamente proporsi con ricorso entro dieci giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento in udienza oppure, se pronunciata fuori udienza, decorrenti dalla comunicazione da parte della cancelleria o, se anteriore, dalla notificazione di controparte.
Se nel frattempo sono sopravvenute circostanze nuove, queste vanno dedotte davanti al giudice del merito.
Con riferimento alla locuzione “giudice del merito”, prevale la tesi secondo cui deve intendersi come tale il giudice del Tribunale, investito dell’intera causa.

Non è prevista la fissazione di un’udienza di discussione, ma dovrà certamente fissarsi un termine per la difesa del convenuto e per le eventuali repliche del reclamante.
Infatti, il quarto comma dispone che il Collegio, “assicurato il contraddittorio tra le parti”, e assunte, solo se indispensabili ai fini della decisione, sommarie informazioni, pronuncia, in Camera di Consiglio ed entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ordinanza immediatamente esecutiva con la quale può confermare, modificare o revocare il provvedimento reclamato.

In linea generale la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei ed urgenti impugnati, salvo che, secondo la disciplina generale del reclamo dei provvedimenti cautelari art. 669 terdecies del c.p.c., per motivi sopravvenuti, l'immediata esecuzione non arrechi grave e irreparabile danno alle parti e soprattutto ai figli minori coinvolti nella controversia. Va precisato che, in caso di accoglimento del reclamo, l'ordinanza emessa dal tribunale in composizione collegiale si sostituirà interamente al provvedimento reso dal giudice monocratico.

L’ordinanza resa dalla Corte d’Appello nei reclami avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa e che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono modifiche in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, sono ricorribili in Cassazione in conformità al dettato dell’art. 111 Cost. (il loro carattere decisorio, infatti, è in grado di incidere definitivamente e con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Nella seconda parte del quarto comma viene infine precisato che l’ordinanza della Corte d’Appello deve anche provvedere sulle spese della lite della fase di reclamo, e ciò malgrado detta ordinanza abbia natura di provvedimento cautelare adottato in pendenza di lite.

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