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Articolo 473 bis 15 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti indifferibili

Dispositivo dell'art. 473 bis 15 Codice di procedura civile

(1)In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 15 Codice di procedura civile

La riforma Cartabia ha espressamente introdotto la possibilità che il Presidente, o il giudice da questi delegato, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell’interesse dei figli e delle parti.
Si tratta di provvedimenti emessi nell’interesse superiore del minore, nei casi in cui si ravvisi un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.

Poiché la misura inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa, non si vedono ragioni per non consentire l’adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura (trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, viene mutuata la disciplina di cui al secondo comma dell’[[669 sexiescpc]].

Il provvedimento così emesso è provvisoriamente esecutivo e il contenuto deve essere tassativamente confermato, modificato o revocato all’udienza fissata, nello stesso decreto, entro i successivi 15 giorni.
Lo stesso va notificato dall’istante nel termine perentorio indicato dal giudice.

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