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Articolo 261 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riproduzioni, copie ed esperimenti

Dispositivo dell'art. 261 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni (1) anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica (2).

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

Note

(1) Le riproduzioni previste dall'articolo in commento vanno tenute distinte dalle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c.: da un lato, solo per le prime è prevista l'iniziativa d'ufficio; dall'altro, dal punto di vista processuale, le prime sono prove c.d. costituende, in quanto si formano nel processo, mentre le riproduzioni meccaniche sono tipiche prove precostituite.
(2) L'esperimento - disposto a discrezione del giudice - è una ricostruzione dinamica di un avvenimento, effettuato allo scopo di stabilire come esso si sia svolto. Si differenzia, quindi, dall'ispezione, che si limita a descrivere staticamente lo status attuale di una cosa o di una persona. I due mezzi sono accomunati dalle conseguenze in caso di rifiuto del soggetto di sottoporvisi: in entrambi i casi il giudice istruttore può trarre dal comportamento della parte un argomento di prova liberamente valutabile ai sensi dell'art. 116 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 261 Codice di procedura civile

In questa norma vengono disciplinate le attività integrative dell’ispezione già svolta e delle relative osservazioni formulate dal giudice istruttore e/o dal consulente tecnico e documentate nel processo verbale.

L'elencazione che essa contiene deve considerarsi meramente esemplificativa, anche in considerazione del fatto che il progresso tecnologico consente di utilizzare nuove metodologie di riproduzione tecnico-scientifica di fatti o cose sopravvenuti nel tempo.

I documenti a cui fa riferimento la norma non possono essere quelli acquisiti mediante esibizione né quelli con i quali il giudice viene a contatto incidentalmente, solo indirettamente pertinenti alla cosa oggetto di ispezione.
In dottrina è stato ritenuto ammissibile che il giudice possa d'ufficio disporre l'esecuzione di tali attività mediante l'ordinanza ammissiva dell'ispezione o durante la stessa ispezione.

Le “riproduzioni” a cui fa riferimento la rubrica della norma sono diverse da quelle previste dall'art. 2712 del c.c., in quanto queste ultime presuppongono l'iniziativa di parte e si riferiscono ad attività precostituite al processo.
In relazione a queste ultime il giudice ne prende conoscenza, senza necessità di fare ricorso al meccanismo previsto dalla presente norma.

Il rifiuto della parte di acconsentire all'esperimento disposto dal giudice potrà essere valutato come argomento di prova secondo il disposto dell’art. 116 del c.p.c., mentre il rifiuto del terzo non potrà essere in alcun modo sanzionato.

Ispezione ed esperimento giudiziale si differenziano sotto il profilo oggettivo, in quanto mentre attraverso l’ispezione il giudice ha possibilità di rilevare dei dati in relazione ad un oggetto considerato nella sua dimensione statica, l'esperimento giudiziale consiste nel tentativo di riprodurre il fatto nella sua dinamicità, al fine di desumerne criticamente elementi di valutazione.

Si afferma che l'esperimento non può configurarsi come una prova diretta, in quanto si limita a verificare una massima di esperienza.
La dottrina parla di prova scientifica, dovendosi fare applicazione di metodi sperimentali basati su massime d'esperienza (tratte da leggi naturali e conoscenze tecnico-scientifiche), che consentono di verificare con quale grado di regolarità ad una medesima serie causale conseguano i medesimi effetti.

Il terzo comma si occupa di disciplinare il caso in cui si rendano necessarie specifiche conoscenze tecniche.
In tal caso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui lo stesso giudice ovvero il consulente tecnico possiedano le competenze tecniche necessarie, l'esecuzione dell'esperimento può essere affidata ad un esperto, il quale sarà tenuto a prestare giuramento ex art. 193 del c.p.c..


Massime relative all'art. 261 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9551/2009

L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 cod. proc. civ. č rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non č censurabile in sede di legittimitā la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessitā. (Rigetta, Giud. pace Nicosia, 28/05/2005).

Cass. civ. n. 3710/1995

L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. č rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non č censurabile in sede di legittimitā la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessitā.

Cass. civ. n. 11687/1993

L'esperimento giudiziario č rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimitā.

Cass. civ. n. 2386/1967

Le riproduzioni meccaniche, prodotte dalla parte, sono precostituite al processo e formano piena prova, in analogia a quanto disposto per le scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformitā ai fatti da esse rappresentati. Esse non vanno confuse con le riproduzioni e gli esperimenti disposti dal giudice istruttore, a norma dell'art. 261 del codice di procedura civile, che sono prove che si formano nel corso dello stesso processo e vanno assunte con le forme e le garanzie previste dalla legge processuale. (Nella specie, in cui si discuteva delle modalitā di un incidente stradale occorso durante lo svolgimento di una corsa automobilistica, i giudici di merito avevano visionato in Camera di Consiglio un film dell'incidente, ripreso da uno spettatore e regolarmente prodotto in giudizio. La Corte Suprema ha ritenuto che, avendo le parti ed i loro consulenti avuto modo di esaminare il film, non era necessario che la visione dello stesso da parte dei giudici avvenisse con le forme degli esperimenti giudiziali).

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