Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3710 del 29 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. č rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non č censurabile in sede di legittimitā la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessitā.

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