(massima n. 1)
Il provvedimento con cui l'autoritā giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, cod. civ., nomina un amministratore della cosa comune per supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione non č ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., avendo natura di atto di giurisdizione volontaria privo di carattere decisorio e definitivo, e quindi revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis cod. proc. civ..