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Articolo 741 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Efficacia dei provvedimenti

Dispositivo dell'art. 741 Codice di procedura civile

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo (1) (2).

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata (3).

Note

(1) Il decreto emesso a conclusione del procedimento camerale acquista efficacia in diverse ipotesi, ovvero quando sono decorsi i termini per proporre reclamo senza che questo sia stato proposto, o quando il reclamo sia stato rigettato o dichiarato inammissibile, o ancora quando le parti abbiano mostrato acquiescenza al provvedimento.
(2) Si precisa che l'articolo in commento riferendosi esclusivamente ai decreti, non è applicabile alle ordinanze e alle sentenze.
(3) Nel caso in cui sussistano ragioni d'urgenza, il giudice che ha emesso il provvedimento può attribuire un'immediata efficacia al decreto emesso, mentre il giudice investito del reclamo può sospendere l'efficacia del decreto reclamato.

Spiegazione dell'art. 741 Codice di procedura civile

La norma in esame stabilisce in quale modo acquistano efficacia i provvedimenti che abbiano la forma del decreto e che siano stati emessi in primo grado.
In particolare, secondo quanto disposto al primo comma, il decreto assuma efficacia dal momento in cui, per effetto dell'inutile decorso del termine per il reclamo, sia divenuto definitivo.
Il giudice, tuttavia, su istanza di parte o anche d’ufficio, può disporre l’efficacia immediata del decreto stesso.
Qualora si tratti di procedimenti svoltisi dinanzi al collegio, la competenza per il conferimento al decreto dell'immediata efficacia per il caso di urgenza spetta al collegio, e non anche al relatore o al presidente.

Al contrario, la richiesta per la sospensione dell'esecutività immediata del decreto può essere proposta dinanzi al giudice che l'ha pronunciato o dinanzi al giudice dell'impugnazione. Tale richiesta deve contenere una specifica indicazione del pericolo di danno grave (discendente solo da motivi sopravvenuti) e viene decisa dal presidente del collegio del reclamo in applicazione dell'ultimo comma dell’art. 669 terdecies del c.p.c..

Si ritiene opportuno precisare che l'efficacia a cui fa riferimento la norma in esame deve tenersi distinta dalla efficacia esecutiva del titolo di cui all'art. 474 del c.p.c..
Inoltre, va anche osservato che i provvedimenti camerali non hanno l'attitudine al giudicato, in quanto possono essere modificati e revocati in ogni tempo ex art. 742 del c.p.c..

Per quanto concerne, infine, l’esecuzione, si ritiene che, allorchè necessario, il giudice possa avvalersi della assistenza della forza pubblica, anche secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 68 del c.p.c..

Massime relative all'art. 741 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10822/2001

I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 c.c. e 737 c.p.c. non hanno le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 c.p.c., non hanno, tuttavia, attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.

Cass. civ. n. 666/1990

Il provvedimento in camera di consiglio, statuente la revoca dell'amministratore del condominio, ha efficacia, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, e non già dalla data della relativa istanza, non essendo al riguardo applicabile — data la diversità, per natura, funzione e contenuto, del detto provvedimento di volontaria giurisdizione rispetto alla sentenza — il principio di retroattività di questa al momento della domanda. (Nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione del merito che aveva riconosciuto l'efficacia interruttiva della prescrizione di debiti dei singoli condomini, con riguardo ad un atto ricognitivo di tali debiti compiuto dall'amministratore in data anteriore a quella d'inizio dell'efficacia del provvedimento camerale dispositivo della sua revoca).

Cass. civ. n. 2050/1988

Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo è immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l'esecuzione di tale decreto da parte dell'obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 210/1965

Per effetto dell'art. 741 c.p.c., il quale dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, i decreti acquistano efficacia solo quando siano decorsi i termini senza che sia stato proposto reclamo né dalle parti (art. 739 c.p.c.) né dal P.M. (art. 740 c.p.c.) non assume la qualifica di imprenditore commerciale, e quindi non è soggetto al fallimento, il minore che sia autorizzato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale da un provvedimento del tribunale rimasto inefficace per difetto di comunicazione al P.M. Poiché l'ipotesi del mancato decorso del termine è equiparato dalla legge (art. 741 c.p.c.) alla mancanza del decreto di autorizzazione, l'efficacia del provvedimento non può retroagire al momento della pronuncia del decreto. (Nella specie, il decreto di autorizzazione era stato notificato al P.M. dopo la dichiarazione del fallimento del minore e nel corso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento).

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