Cassazione civile Sez. I sentenza n. 210 del 9 febbraio 1965

(1 massima)

(massima n. 1)

Per effetto dell'art. 741 c.p.c., il quale dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, i decreti acquistano efficacia solo quando siano decorsi i termini senza che sia stato proposto reclamo né dalle parti (art. 739 c.p.c.) né dal P.M. (art. 740 c.p.c.) non assume la qualifica di imprenditore commerciale, e quindi non è soggetto al fallimento, il minore che sia autorizzato a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale da un provvedimento del tribunale rimasto inefficace per difetto di comunicazione al P.M. Poiché l'ipotesi del mancato decorso del termine è equiparato dalla legge (art. 741 c.p.c.) alla mancanza del decreto di autorizzazione, l'efficacia del provvedimento non può retroagire al momento della pronuncia del decreto. (Nella specie, il decreto di autorizzazione era stato notificato al P.M. dopo la dichiarazione del fallimento del minore e nel corso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento).

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