Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 666 del 1 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento in camera di consiglio, statuente la revoca dell'amministratore del condominio, ha efficacia, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso, e non già dalla data della relativa istanza, non essendo al riguardo applicabile — data la diversità, per natura, funzione e contenuto, del detto provvedimento di volontaria giurisdizione rispetto alla sentenza — il principio di retroattività di questa al momento della domanda. (Nella specie, la C.S., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione del merito che aveva riconosciuto l'efficacia interruttiva della prescrizione di debiti dei singoli condomini, con riguardo ad un atto ricognitivo di tali debiti compiuto dall'amministratore in data anteriore a quella d'inizio dell'efficacia del provvedimento camerale dispositivo della sua revoca).

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