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Articolo 669 decies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca e modifica

Dispositivo dell'art. 669 decies Codice di procedura civile

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte(1), modificare o revocare(2) con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze(3) o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare(4), salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma(5).

Note

(1) Se è già iniziato il giudizio di merito e sempre che non sia stato presentato il reclamo di cui all'art. 669 terdecies del c.p.c., la parte può proporre istanza di revoca o modifica al giudice istruttore della causa di merito, depositandola in cancelleria oppure formulandola oralmente in udienza. Il giudice pronuncia il provvedimento di modifica o di revoca che assume la forma dell'ordinanza non reclamabile.
(2) Con il termine modifica la norma indica il cambiamento di elementi contenutistici del provvedimento. Diversamente, la revoca si sostanzia nella sua eliminazione. Entrambi i provvedimenti consistono nella constatazione di diverse circostanze di fatto e di fatti anteriori all'emanazione del provvedimento, di cui la parte ha acquisito conoscenza successiva al provvedimento stesso.
(3) Con l'espressione "mutamenti delle circostanze" deve intendersi il verificarsi di fatti nuovi che possano indurre il giudice ad una rinnovata valutazione sia delle condizioni di legittimità sia di quelle di opportunità della misura cautelare concessa.
(4) L'ultimo comma rappresenta una deroga alla regola generale poiché la competenza ad emanare i provvedimenti di modifica o di revoca viene attribuita ad un giudice diverso da quello del giudizio di merito, quando la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitro oppure nel caso in cui l'azione civile viene esercitata o trasferita nel giudizio penale.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma rappresenta un'applicazione del principio rebus sic stantibus, in quanto la strumentalità del provvedimento cautelare impone la modifica e la revoca in ogni caso in cui mutino le circostanze in ragione delle quali era stato concesso.

Spiegazione dell'art. 669 decies Codice di procedura civile

A differenza del reclamo, come regolato dall’art. 669 terdecies del c.p.c., con il quale si contesta l’originaria concedibilità del provvedimento, con l’'istituto della revoca e/o della modifica del provvedimento cautelare si fanno valere mutamenti eventualmente sopravvenuti.
Trattasi di istituto proprio di quei provvedimenti che, in considerazione della loro natura non decisoria e non definitiva, non sono idonei ad acquisire l'autorità della cosa giudicata.

Le condizione in presenza delle quali è possibile ricorrervi sono le seguenti:
a) l'istanza di parte: è precluso al giudice il potere di agire d'ufficio;
b) la devoluzione al giudice istruttore del relativo accertamento;
c) il provvedimento modificativo deve avere forma di ordinanza;
c) l'oggettivo mutamento delle circostanze.

Non sono richieste forme particolari per l'istanza di revoca e modifica, potendo questa essere formulata anche oralmente in udienza e inserita nel processo verbale, oppure con ricorso da depositare in cancelleria.

Il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza di revoca o di modifica è generalmente non retroattivo, ed infatti non può basarsi su un giudizio di originaria illegittimità od inopportunità della misura adottata.
Al pari di quanto previsto per il caso di dichiarazione di inefficacia, con lo stesso provvedimento che dispone la revoca o la modifica, il giudice deve anche dare le disposizioni necessarie per modificare la situazione prodottasi a seguito della esecuzione della cautela, nonchè quelle necessarie per il ripristino della situazione precedente.

Per quanto concerne la competenza, questa va attribuita, anche nei confronti di una cautela concessa ante iudicium, esclusivamente al giudice istruttore nella causa di merito.

A seguito della riforma attuata con la Legge n.80/2005, è adesso esclusa la possibilità di un concorso tra revoca e reclamo qualora il mutamento di circostanze si verifichi in pendenza dei termini per il reclamo.
Pertanto, dovendosi escludere la litispendenza fra i due rimedi, la statuizione che intervenga sul punto per prima dovrebbe precludere per consumazione l'esame delle deduzioni nell'altro procedimento.

A seguito degli interventi apportati, il secondo comma della norma in esame è stato modificato prevedendosi che la revoca o la modifica devono essere richiesti non solo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. ma anche agli arbitri nel caso previsto dall’art. 818 del c.p.c..
lI Legislatore ha voluto riconoscere agli arbitri che hanno emanato un provvedimento cautelare, in ragione del potere loro attribuito dalle parti, il corrispondente potere anche di disporre l’eventuale revoca o modifica della misura cautelare in precedenza disposta, ovviamente in presenza di mutamenti nelle circostanze o di allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dal primo comma dell’articolo in esame.

Massime relative all'art. 669 decies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13903/2014

Le questioni giuridiche relative alla concedibilitā del provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca o la modifica ex art. 669 decies cod. proc. civ. e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale, invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela.

Cass. civ. n. 5316/2005

In caso di giudizio instaurato ai sensi degli artt. 669 — octies e 669 novies c.p.c. a seguito della concessione di provvedimento cautelare ante causam il provvedimento di rigetto della domanda di emissione di altro provvedimento cautelare da parte del giudice di merito, fondato sul rilievo che essa non attiene alla modifica o alla revoca ex art. 669 — decies c.p.c. ovvero alle modalitā di esecuzione ai sensi dell'art. 669 — duodecies c.p.c. di quello giā concesso, esulando dalla materia oggetto del giudizio di merito, č impugnabile con reclamo e non giā mediante regolamento di competenza, ponendo una questione di procedura e non di competenza (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza).

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